PRINCIPALI NOVITA'
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
A partire dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento, la piattaforma webrating consentirà l’invio di domande soltanto se compilate utilizzando il nuovo Formulario.
▶️ Domande pendenti alla data di entrata in vigore del Regolamento (art. 25, comma 2)
Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento si intendono ritirate ove non rinnovate entro trenta giorni da tale data, ferma restando la possibilità di presentare una nuova domanda in ogni momento anche successivo.
L’impresa interessata può trasmettere la nuova domanda, accedendo alla piattaforma webrating e compilando il nuovo Formulario secondo le procedure informatiche previste e le indicazioni fornite sul sito dell’Autorità.
A seguito della presentazione della nuova domanda sarà aperta una nuova istruttoria nel rispetto dei termini previsti dal nuovo Regolamento.
Sono qualificate domande di rinnovo quelle trasmesse almeno sessanta giorni prima rispetto alla scadenza del rating. Qualora tale termine di sessanta giorni venga a scadere tra il 10 febbraio 2026 e il 16 marzo 2026, lo stesso si intende prorogato di trenta giorni.
▶️ Obblighi informativi relativi a eventi ostativi preesistenti all’entrata in vigore del nuovo Regolamento (art. 25, comma 4)
Le imprese titolari di rating alla data di entrata in vigore del Regolamento sono tenute a comunicare all’Autorità, entro sessanta giorni da tale data, gli eventi, preesistenti all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, che in base alle nuove disposizioni costituiscono motivi ostativi al mantenimento del rating.
A tal fine, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente l’apposito modello disponibile sul sito dell’Autorità.
A fronte di tale comunicazione, l’Autorità dispone che il rating continui ad avere validità fino alla data del 16 novembre 2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza biennale del rating stesso, con aggiornamento dell’Elenco delle imprese pubblicato sul sito dell’Autorità.
Ove l’impresa non ottemperi all’obbligo sopra indicato, l’Autorità, qualora venga a conoscenza del motivo ostativo, dispone la revoca del rating con decorrenza dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento e l’applicazione della misura accessoria di cui all’art. 21, comma 3.
Salvo quanto previsto dai precedenti punti 18-21, il rating in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continua ad avere validità fino alla data di scadenza biennale ed è soggetto alle disposizioni del nuovo Regolamento.
Restano fermi, per gli eventi ostativi successivi all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, gli obblighi informativi di cui all’art. 21, comma 1, del Regolamento.
Per una panoramica sui nostri servizi in merito si rimanda alla nostra pagina RATING DI LEGALITA'
Per una analisi di fattibilità o informazioni su come ottenere i rating, sugli obblighi documentali previsti, le tempistiche e altri approfondimenti, contattare galasso@gandc-consulting.com