In data 15 luglio 2021 è stato finalmente pubblicato il provvedimento del Direttore Dell'Agenzia delle Entrate che definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione per il 2021 (articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)
I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 utilizzando l'apposito modello “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” (di seguito “Comunicazione”)
- esclusivamente con modalità telematiche,
- dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
b) in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore Dell'Agenzia delle Entrate.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Per approfondimenti si rimanda alla precendente News
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