NUOVO CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE PER IL 2021
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NUOVO CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE PER IL 2021
04 Giugno 2021
Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, l'Art. 32 del Decreto Legge n.73 del 25 maggio 202 ha riproposto il Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione già visto nel 2020.

Il credito d’imposta sarà pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per:

 sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati
 acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti,
➡ spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
 

BENEFICIARI

Possono beneficare del credito di imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti;

c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli pro- tettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.


Per una analisi di fattibilità o informazioni su come usufruire di tali agevolazioni, sugli obblighi documentali previsti, le tempistiche e altri approfondimenti, contattare galasso@gandc-consulting.com


 
 

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