WHISTLEBLOWING: DI COSA SI TRATTA?
Whistleblower è un termine che in inglese significa “soffiatore di fischietto” ed è utilizzato per richiamare metaforicamente il ruolo di arbitro o di poliziotto, ossia assunto da chi richiede l’attenzione su attività non consentite, ovvero illegali, affinché vengano fermate.
La traduzione italiana del termine ha tardato ad arrivare per diversi motivi come già evidenziato nel 2014 dall'Accademia della Crusca .
"Alla domanda secca “come si traduce in italiano la parola whistleblower?”, una prima essenziale e altrettanto secca risposta è che, al momento, nel lessico italiano non esiste una parola semanticamente equivalente al termine angloamericano. Manca la parola, ma è innanzitutto il concetto designato a essere poco familiare presso l’opinione pubblica italiana. L’assenza di un traducente adeguato è, in effetti, il riflesso linguistico della mancanza, all’interno del contesto socio-culturale italiano, di un riconoscimento stabile della “cosa” a cui la parola fa riferimento. Infatti, per ragioni storiche, socio-politiche, culturali – che qui non è il caso di discutere – in Italia, ciò che la parola whistleblower designa non è stato oggetto di attenzione specifica, riflessione teorica o dibattito pubblico, almeno fino a tempi recentissimi."
(Che cosa indica e come si traduce la parola inglese whistleblower? consulenza linguistica - 28/10/2014)
Oggi possiamo utilizzare il termine segnalatore o segnalante per identificare quindi una persona che lavora in un'azienda (pubblica o privata) che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa.
Di conseguenza il whistleblowing è la pratica per effettuare queste segnalazioni e rappresenta un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti di un’azienda posso segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.
In una visione più estesa a quella aziendale, il valore sociale del whistleblowing è quello di coinvolgere e sensibilizzare i cittadini nella lotta all’illegalità, responsabilizzandoli e richiedendo la loro partecipazione attiva per migliorare la società.
ILLECITI RILEVANTI E NON
All'interno della disciplina del Whistleblowing, il decreto sopra menzionato specifica, nella sua parte definitoria, quali siano gli illeciti rilevanti, ossia:
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno.
Le disposizioni del decreto non si applicano:
a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente
sovraordinate;
b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia' disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:
a) informazioni classificate;
b) segreto professionale forense e medico;
c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.
COME SI EFFETTUANO LE SEGNALAZIONI
La persona che ritiene sussistenti i presupposti per una segnalazione, può ricorrere ai seguenti canali:
📌 canale di segnalazione interna
📌 canale di segnalazione esterna
📌 divulgazione pubblica
📌 denuncia all’autorità giudiziaria.
Salvo eccezioni, dunque, il primo canale al quale si può fare ricorso è quello “interno”, cioè attivato direttamente dal soggetto, pubblico o privato, che risulta
obbligato.
CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO
I canali interni di segnalazione devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia,
- della persona segnalante,
- della persona coinvolta e dei soggetti menzionati nella segnalazione
- del contenuto della segnalazione e
- della relativa documentazione
La gestione del canale di segnalazione interna e' affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero e' affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalita' informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
Si evidenzia che per le segnalazioni in forma scritta, l’ANAC (L'Autorita' nazionale anticorruzione) ha ritenuto la posta elettronica ordinaria e la Pec sistemi non adeguati a garantire la riservatezza e ha quindi ritenuto necessario il ricorso a piattaforme online.
In merito alla segnalazione in forma cartacea, la stessa Anac ha richiesto modalità volte a garantire la riservatezza.
Confindustria, nelle sue linee guida, sottolinea che, in ogni caso, deve essere lasciata libera scelta al soggetto obbligato quale opzione preferire nella
definizione del canale scritto. La scelta dovrà essere guidata, come sempre, dalla dimensione aziendale e dallo sforzo economico e organizzativo necessario per istituire e gestire il canale interno.
CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO
La persona segnalante puo' effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) non e' prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non e' attivo o, anche se attivato, non e' conforme alla normativa;
b) la persona segnalante ha gia' effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
A tal fine ANAC attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
DIVULGAZIONE PUBBLICA
La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalita' previste dal D.lgs e non e' stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore
che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
COSA DEVE FARE QUINDI UN IMPRENDITORE?
Per ottemperare agli obblighi della normativa in oggetto, un imprenditore, in prima battuta, dovrà definire e implementare una procedura di gestione della Whistleblowing mediante procedure e canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni interne all'azienda, garantendo l'anonimato e la riservatezza dell'autore e dei documenti prodotti.
La tutela può riguardare anche lavoratori autonomi, non dipendenti ma con rapporto di collaborazione o consulenza.
Come accennato pocanzi, i canali di segnalazione potranno prevedere l'utilizzo di forme scritte, digitali o con conversazioni dirette con il segnalante e la gestione del canale di segnalazione potrà essere affidata a:
➡️ una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato oppure
➡️ un soggetto esterno.
I responsabili del canale dovranno:
a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante e potranno richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute
d) forniscono riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonche' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuarele segnalazione esterne.
Per maggiori informazioni sulla normativa, sugli obblighi derivanti e per un’analisi di fattibilità di implementazione di una procedura di Whistleblowing, contattare galasso@gandc-consulting.com