START UP INNOVATIVE: LA SITUAZIONE AD OGGI!
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START UP INNOVATIVE: LA SITUAZIONE AD OGGI!
24 Luglio 2019 A inizio mese, è stata pubblicata, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la scheda di sintesi sulle Start Up innovative.
Partendo dall'iter legislativo che ne ha sancito la nascita, vengono ripercorse le caratteristiche di queste società e le agevolazioni previste, dall’avvio alla fasi di espansione e maturità.
Vediamole insieme.

STARTUP ACT ITALIANO
Con l’entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, l’Italia si è dotata di una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese ad alto valore tecnologico, un vero e proprio “Startup Act italiano”. 
A inizio luglio le startup innovative registrate hanno superato quota 10.000, rappresentando circa il 3% di tutte le nuove società di capitali in stato attivo avviate nell’ultimo quinquennio. Questo conferma come lo Startup Act si stia radicando nel contesto imprenditoriale italiano.

DEFINIZIONE 
La definizione di startup innovativa è incardinata nell’art. 25 del d.l. 179/2012, al comma 2. 
Secondo il dettato normativo, alle misure agevolative dedicate a queste società possono accedere le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
- sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni (comma 2, lett. b); 
- hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea, o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c); 
- presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro (lett. d); 
- non distribuiscono e non hanno distribuito utili (lett. e); 
- hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (lett. f); 
- non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g); 
- infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti indicatori (lett. h): 
1. una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo
2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale
3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Lo status di startup innovativa viene ottenuto con la registrazione  in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (art. 25, comma 8). 
L’iscrizione, gratuita e a carattere volontario, avviene trasmettendo telematicamente alla Camera di Commercio territorialmente competente un’autocertificazione di possesso dei requisiti sopra elencati (art. 25, comma 9). 
I benefici di legge si applicano alla startup innovativa a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale, e possono essere mantenuti, in presenza di tutti gli altri requisiti, fino al raggiungimento del quinto anno di attività calcolato dalla data di costituzione

AGEVOLAZIONI
Le misure agevolative si applicano alle startup innovative a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale e per un massimo di 5 anni a decorrere dalla loro data di costituzione. 

1. Modalità di costituzione digitale e gratuita (d.l. 3/2015, art. 4, comma 10) 
- Possibilità di redigere atto costitutivo e statuto mediante un modello standard tipizzato, convalidandone il contenuto con firma digitale;
- Possibilità di costituire l'azienda interamente online, utilizzando l’apposita piattaforma “Atti Startup” creata dal sistema delle Camere di Commercio.  
Ai sensi del DM 28 ottobre 2016, le startup costituite online con modello standard e firma digitale possono utilizzare identica procedura anche per le modifiche successive degli atti fondativi (guida rapida). 

2. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo (d.l. 179/2012, art. 26, comma 8) 
- Non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese.

3. Deroghe alla disciplina societaria ordinaria (d.l. 179/2012, art. 26, commi 2, 3, 5-7) 
Alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di: 
- creare categorie di quote dotate di particolari diritti;
- effettuare operazioni sulle proprie quote; 
- emettere strumenti finanziari partecipativi; 
- offrire al pubblico quote di capitale. 
Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a.

4. Proroga del termine per la copertura delle perdite (d.l. 179/2012, art. 26, comma 1) 
In caso perdite d’esercizio che comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, la copertura delle perdite viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.

5. Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica (d.l. 179/2012, art. 26, comma 4) 
Le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica.

6. Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA (d.l. 3/2015, art. 4, comma 11-novies) 
L’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro può comportare per le startup rilevanti benefici in termini di liquidità.

7. Disciplina del lavoro tagliata su misura (d.lgs 81/2015, artt. 21, comma 3, e 23, comma 2) 
Nel complesso, le startup innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal d.lgs 81/2015, così come emendato dal d.l. 87/2018. 
- La startup innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi.
- I contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale (art. 21). 
- le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi (art. 23). 
Ai sensi del d.lgs. 81/2015, entrambe le misure citate si applicano per un massimo di 4 anni (e non 5, come le agevolazioni di cui al d.l. 179/2012), calcolati a partire dalla data di costituzione della startup innovativa. 

8. Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile (d. l. 179/2012, art. 28) 
Fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale.

9. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (d.l. 179/2012, art. 27) 
Le startup innovative e gli incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi. Inoltre, in seguito all’emanazione del relativo decreto attuativo (prevista per il 2019), le startup innovative costituite online avranno la possibilità di emettere strumenti partecipativi del capitale mediante una piattaforma web, sulla base di un modello standard di regolamento, secondo modalità simili a quelle previste per la redazione e la modifica degli atti fondativi. 

10. Incentivi fiscali per gli investitori in equity (d.l. 179/2012, art. 29) 
Lo Startup Act italiano ricompensa gli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche, con un importante incentivo fiscale: 
- persone fisiche: detrazione Irpef al 30% su investimenti fino a 1 milione di euro 
- persone giuridiche: deduzione dall’imponibile Ires pari 30% dell’ammontare investito fino a un massimo di 1,8 milioni.

11. Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding (d.l. 179/2012, art. 30, commi 1-5) 
Nel 2013, l’Italia è stato il primo Paese al mondo a regolamentare il mercato dell’equity crowdfunding, anche attraverso la creazione di un apposito registro di portali online autorizzati. 

12. Facilitazioni all’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI (d.l. 179/2012, art. 30, comma 6) 
Le startup innovative beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.

13. Agenzia ICE: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle startup (d.l. 179/2012, art. 30, comma 7) 
L’Agenzia ICE fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le startup innovative hanno diritto a uno sconto del 30% sui costi standard, esigibile mediante richiesta dell’apposita “Carta Servizi Startup” all’indirizzo urp@ice.it oppure startup@ice.it. 

14. "Fail fast" (d.l. 179/2012, art. 30, commi 1-3) 
In caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. 

15. Trasformazione in PMI innovativa (d.l. 3/2015, art. 4, comma 1) 
In caso di successo, le startup innovative diventate “mature” che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione possono trasformarsi in PMI innovative. In questo modo, il legislatore (d.l. 3/2015) ha inteso estendere il proprio campo d’intervento a tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità. 
Le PMI innovative beneficiano infatti della gran parte delle misure previste per le startup innovative. Alcune di esse sono applicabili senza nessuna differenziazione tra le due tipologie:
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria 
- Proroga del termine ordinario per la copertura delle perdite 
- Possibilità di remunerare i propri dipendenti e collaboratori con strumenti finanziari partecipativi 
- Possibilità di raccogliere capitali mediante campagne online di equity crowdfunding 
- Supporto dell’Agenzia ICE 

Per alcune misure, pure applicabili a entrambe le tipologie, sono previste delle disposizioni particolari:
- Esonero dalla sola imposta di bollo abitualmente dovuta in corrispondenza con il deposito di atti presso la Camera di Commercio, e non anche dai diritti di segreteria e dai diritti camerali annuali, come avviene per le startup innovative
- Incentivi fiscali all’investimento in capitale di rischio 
- Intervento semplificato del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese 

Per approfondimenti, contattare galasso@gandc-consulting.com

 
 

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