START UP INNOVATIVE E VOUCHER 3I: STABILITE LE MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL'ELENCO FORNITORI!
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START UP INNOVATIVE E VOUCHER 3I: STABILITE LE MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL'ELENCO FORNITORI!
28 Febbraio 2020 Il 19 febbario 2020 è stato firmato il Decreto Direttoriale che definisce le modalità di formazione degli elenchi dei Consulenti e Avvocati abilitati a fornire alle start-up innovative i servizi specialisti finanziabili con il Voucher 3I.

Tramite tale voucher 3I sarà possibile acquisire i seguenti servizi:
a) servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventiveeuro 2.000,00 + IVA;
b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi: euro 4.000,00 + IVA;
c) servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto: euro 6.000,00 + IVA.

I servizi per l’acquisizione dei quali è possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e modalità fissati dal direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

Vediamo più in dettaglio la misura e le nuove modalità di formazione degli elenchi dei consuelnti e avvocati.
 

INVESTIRE IN INNOVAZIONE: IL VOUCHER 3I

Il 3 dicembre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Attuativo del Voucher 3I previsto dal Decreto Crescita del 30 aprile 2019, all’art. 32, comma 7.

IMPRESE BENEFICIARIE
Le imprese che possono beneficiare del voucher 3I sono le start-up innovative per la valorizzazione del proprio processo di innovazione.

SPESE AMMISSIBILI
Tramite il voucher 3I è possibile acquisire i seguenti possibili servizi:
a) servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione;
b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Ciascuna impresa può richiedere la concessione del voucher 3I per i servizi  anche disgiuntamente, fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del precedente elenco, l’impresa deve essere in possesso della domanda di brevetto nazionale.

L’impresa procede al pagamento dei servizi fruiti utilizzando il voucher 3I in suo possesso, consegnandolo al soggetto fornitore del servizio richiesto. Il pagamento del voucher avverrà entro 60 giorni dalle presentazione della fattura, emessa esclusivamente nei confronti del Soggetto Gestore.
 

Ciascuna impresa può richiedere, per uno o più servizi di cui al precedente elenco, di ottenere il voucher 3I al massimo in relazione a tre diversi brevetti per anno.

MISURA DEL BENEFICIO
L’importo del voucher 3I è concesso, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis», nelle seguenti misure:
a) servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventiveeuro 2.000,00 + IVA;
b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi: euro 4.000,00 + IVA;
c) servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto: euro 6.000,00 + IVA.

Non sono erogabili servizi di consulenza relativi a risposte a rilievi ministeriali, repliche a rapporti di ricerca , depositi istanze varie. Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti per il deposito della domanda di brevetto.
Non sono ammissibili i servizi erogati per start-up di cui il consulente o l’avvocato sia amministratore, socio o dipendente.


FORNITORI
I servizi per l’acquisizione dei quali è possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e modalità fissati dal direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

I soggetti inseriti negli elenchi hanno diritto al pagamento del voucher solamente dietro presentazione dello stesso consegnatogli dall’impresa che ha fruito completamente dei servizi.

SOGGETTO GESTORE
Il soggetto gestore del voucher 3I è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia.
 

IL NUOVO ELENCO DI CONSULENTI E AVVOCATI

Con il Decreto Direttoriale del 19 febbraio 2020, vengono stabiliti i criteri e le modalità per l’iscrizione dei consulenti in proprietà industriale e degli avvocati nell'elenco appositamente formato e gestito dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale.

I servizi per l'acquisizione dei quali è possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e dagli avvocati iscritti negli appositi elenchi predisposti rispettivamente dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense.

L’inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura al Consiglio dell’Ordine dei consulenti in Proprietà industriale, per i consulenti in Proprietà industriale, e al Consiglio nazionale Forense, per gli avvocati.

FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Al fine di costituire l’elenco, il  Consiglio dell’Ordine dei consulenti in Proprietà industriale indice una Call rivolta agli iscritti all’Ordine professionale entro il 2 Marzo 2020.
Nella Call il Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle candidature, che non deve essere superiore a 45 giorni.
Ogni iscritto può presentare la propria candidatura al Consiglio dell’Ordine utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio dell’Ordine, verificate le candidature ricevute e le informazioni fornite, forma e pubblica l’elenco entro 30 giorni dalla chiusura della Call.

Per gli aggiornamenti successivi dell’elenco, il Consiglio indice ogni 6 mesi una nuova Call agli iscritti per la presentazione di eventuali nuove candidature.
Delle call di aggiornamento, il Consiglio dà preventiva comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Della pubblicazione degli elenchi aggiornati, il Consiglio fornisce tempestiva informazione sia all’Ufficio italiano brevetti e marchi che al Soggetto gestore.
 
FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI
L’elenco degli avvocati abilitati a fornire i servizi finanziabili con il Voucher 3I è formato e gestito dal Consiglio Nazionale Forense.
Al fine di costituire l’elenco il Consiglio indice una Call rivolta agli iscritti all’Ordine professionale entro il 2 Marzo 2020.
Nella Call il Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle candidature, che non deve essere superiore a 45 giorni. Ogni iscritto può presentare la propria candidatura al Consiglio Nazionale Forense utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Nazionale Forense, ricevute le domande e le informazioni fornite sotto la responsabilità dei richiedenti, forma l’elenco entro 30 giorni dalla chiusura della Call.

Per gli aggiornamenti successivi dell’elenco il Consiglio indice ogni 6 mesi una nuova Call agli iscritti per la presentazione di eventuali nuove candidature.
Delle call di aggiornamento, il Consiglio dà preventiva comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Della pubblicazione degli elenchi aggiornati, il Consiglio fornisce tempestiva informazione sia all’Ufficio italiano brevetti e marchi che al Soggetto gestore.

MODALITÀ PROCEDURALI

Le risorse a disposizione per la concessione dei voucher, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, la documentazione necessaria, il circuito finanziario, i rapporti tra i soggetti fornitori ed il soggetto gestore, le motivazioni di revoca, nonché gli ulteriori aspetti applicativi sono definiti con circolare del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.
Con la medesima circolare sono fissati altresì i termini di apertura di presentazione delle domande, a seguito della definizione dell’atto convenzionale con il soggetto gestore e la formazione degli elenchi dei fornitori.


Per una analisi di fattibilità o informazioni su come iscriversi negli elenchi dei consuelnti e avvocati, usufruire di tali agevolazioni, sugli obblighi documentali previsti, le tempistiche e altri approfondimenti, contattare galasso@gandc-consulting.com


 


 
 
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