PRIME INTERPRETAZIONI DEL MISE SUI DECRETI CURA ITALIA E LIQUIDITÀ: FOCUS SULLE COMUNICAZIONI DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ E SUL DEPOSITO DI BILANCIO
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PRIME INTERPRETAZIONI DEL MISE SUI DECRETI CURA ITALIA E LIQUIDITÀ: FOCUS SULLE COMUNICAZIONI DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ E SUL DEPOSITO DI BILANCIO
15 Aprile 2020 In data 15 aprile è stata pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico la Circolare 3723/C relativa alle "Prime indicazioni sul decreto Cura Italia (18-2020) e sul decreto Liquidità alle imprese (23-2020)"

A fronte di richieste di interpretazione da parte delle Camere di commercio, la Circolare detta le prime indicazioni applicative sui decreti legge Cura Italia e Liquidità alle imprese, analizzando i vari profili interessati dalla norma, dalla sospensione dei termini procedurali e di ricostituzione dei Consigli, alle norme sul deposito dei bilanci delle imprese, dell’approvazione dei bilanci delle CCIAA, Unioni, aziende speciali ed EE.PP., ai protesti fino alle comunicazioni di chiusura temporanea delle attività.
 
Vediamo nel dettaglio:
- la necessità di comunicazioni relative alle sospensioni della attività ai fini del riconoscimento dei benefici alle imprese;
 - i termini di deposito dei bilancio 

COMUNICAZIONI DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ AI FINI DEI BENEFICI ALLE IMPRESE

È stato frequentemente richiesto se i benefici alle imprese verranno riconosciuti automaticamente, senza bisogno di comunicazioni relative alle sospensioni della relativa attività - almeno per le “serrate” ex lege - così da evitare agli imprenditori inutili adempimenti e agli uffici un surplus di pratiche al momento della ripresa.

Il Ministero distingue in diverse fattispecie:
1. Attività per le quali le ordinanze hanno disposto l’obbligo di chiusura (all’art. 1 del DPCM 22 marzo 2020).
Ove l’attività ricada nel novero di quelle che sono sospese non è richiesto un adempimento formale nei confronti del REA.

2. Altre Attività diverse dalle precedenti.
Si tratta di attività per le quali il comma 1 dell’articolo 1 del DPCM 22 marzo 2020, non dispone l’obbligo di sospensione, ma a norma del comma 3:
non risultano assicurate le condizioni di sicurezza negli ambienti del lavoro o
-  in assenza dell’obbligo di sospensione, il prestatore di servizi (singolo o associato) ritenga di sospendere “volontariamente” l’attività o
- l’opificio non è, ad esempio, rifornito di materie prime

In queste ipotesi non può prescindersi dalla necessità della denunzia REA.

Considerando che lo stesso decreto evidenzia che "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del  del 15 maggio",  il Mise ritiene che venga garantito ex post (cioè al termine del periodo di grazia previsto a legislazione invariata al 16 maggio) alle imprese, di denunziare al REA il riavvio dell’attività, indicando nel contempo anche il giorno dal quale è iniziata la sospensione stessa.

TERMINI DI DEPOSITO DEI BILANCI

L’articolo 106, prevede che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all’obbligo del bilancio sia fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all’articolo 2364 c.c.
Il richiamo anche dell’art. 2478 bis, esclude ogni dubbio in merito alla applicabilità della disposizione oltre che alle Spa anche alle Srl e quindi alle cooperative regolate sul modello per azioni o per quote.

Ai fini rilevanti per le Camere di Commercio, i termini di legge per il deposito dei bilanci e degli atti collegati risultano pertanto regolati in funzione della predetta disposizione e, a norma dell’articolo 2435 c.c. che non risulta modificato dai due decreti, il termine di deposito ordinario resta di trenta giorni dall’approvazione del bilancio stesso. 

Si ricorda infine, che l’articolo 6 del D.L. 23-2020 ha previsto per il periodo 9 aprile - 31 dicembre 2020 una deroga alle disposizioni in materia di ricapitalizzazione e scioglimento ex lege in caso di perdite inferiori o superiori al terzo del capitale sociale (articoli 2446 e 2447 nonché 2482 bis e tre del c.c. ) introducendo, temporaneamente, un criterio parallelo a quello individuato per le startup innovative dall’articolo 26 del D.L.179/2012.

Per approfondimenti, contattare galasso@gandc-consulting.com


 
 
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