L’articolo 106, prevede che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all’obbligo del bilancio sia fissato in
180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all’articolo 2364 c.c.
Il richiamo anche dell’art. 2478 bis, esclude ogni dubbio in merito alla applicabilità della disposizione oltre che alle Spa
anche alle Srl e quindi
alle cooperative regolate sul modello per azioni o per quote.
Ai fini rilevanti per le Camere di Commercio, i termini di legge per il
deposito dei bilanci e degli atti collegati risultano pertanto regolati in funzione della predetta disposizione e, a norma dell’articolo 2435 c.c. che non risulta modificato dai due decreti, il termine di deposito ordinario resta di
trenta giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
Si ricorda infine, che l’articolo 6 del D.L. 23-2020 ha previsto per il periodo
9 aprile - 31 dicembre 2020 una deroga alle disposizioni in materia di
ricapitalizzazione e
scioglimento ex lege in caso di perdite inferiori o superiori al terzo del capitale sociale (articoli 2446 e 2447 nonché 2482 bis e tre del c.c. ) introducendo, temporaneamente, un criterio parallelo a quello individuato per le
startup innovative dall’articolo 26 del D.L.179/2012.
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