NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE, DEL TURISMO, DELL'INTRATTENIMENTO E DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
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NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE, DEL TURISMO, DELL'INTRATTENIMENTO E DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
29 Ottobre 2020 Finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge numero 137, del 28 ottobre 2020, cd. Decreto Ristori, con "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19."

Il decreto, suddiviso i 4 titoli introduce,  in primis, aiuti ai settori maggiormente colpiti dalle ultime restrizioni introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020, ossia ristorazione, turismo, intrattenimento, attività sportive.

Più precisamente gli argomenti affrontati dal decreto sono:
- Titolo I - Sostegno alle imprese 
- Titolo II - Disposizioni in materia di lavoro
- Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti
- Titolo IV - Disposizioni finali

In questa sede affronteremo il primo titolo, ossia gli strumenti di finanza agevolata messi a disposizione dallo Stato per i settori maggiormente colpiti da questa nuova fase di restrizioni.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER PERDITA DI FATTURATO (ART. 1)

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020 hanno la Partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO previsti nell'allegato al decreto (vedi documento allegato alla presente news).

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti llegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Si distingue come segue:
- Per chi avesse già usufruito di tale contributo a seguito del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. L'importo sarà pari ad una quota di quanto già erogato. Le predette quote sono differenziate per settore come da allegato 1.

- Per chi non ne avesse, invece, già fatto richiesta, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate. L'ammontare del contributo è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa.la predetta quota e differenziata per settore come da allegato 1.

In ogni caso l'importo del contributo non può superare i 150 mila euro

Nella sostanza il calcolo per chi ha già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio è molto semplice: basta applicare una percentuale (che varia dal 150 al 400%), a quanto già incassato nei mesi scorsi. Per queste imprese (che sono oltre 300mila) sarà tutto automatico, non dovranno presentare alcuna domanda, l’indennizzo previsto dal Decreto Ristori arriverà loro direttamente sul conto corrente con un bonifico da parte dell’Agenzia delle entrate.

Gli esercenti che invece non avevano chiesto i precedenti indennizzi, dovranno presentare domanda e i tempi di erogazione saranno un po’ più lunghi, ma comunque relativamente veloci, in base a quanto spiegato dagli esponenti del Governo.
 
Fra le novità fondamentali rispetto agli indennizzi dei mesi scorsi, il diritto anche per le imprese che nel 2019 hanno fatturato più di 5 milioni di euro (che prima erano invece escluse) con un indennizzo pari al 10% della perdita di ricavi di aprile 2020 sullo stesso mese 2019.

L’indennizzo cambia a seconda della tipologia di attività commerciale, ed è calibrato in base alle restrizioni che sono state previste dai provvedimenti anti
 Covid: più alto per le discoteche e le sale da ballo, che sono chiuse da agosto, scende per ristoranti e palestre (sostanzialmente, il doppio rispetto a quanto preso con il decreto Rilancio), ed è più basso per i bar (al 150% rispetto alle precedenti misure).

Il requisito fondamentale è la perdita di fatturato ad aprile 2020 sullo stesso mese del 2019. Per avere diritto al ristoro bisogna aver incassato un terzo in meno: il fatturato di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi rispetto ad aprile 2019. Fanno eccezione le attività aperte dopo il primo gennaio 2019, a cui l’indennizzo spetta anche in assenza di questo requisito.

Ci sono tre fasce di indennizzo previste, rispetto a quanto incassato in base al decreto Rilancio: 400%, 200%, 150%. Il decreto Ristori dettaglia, nell’allegato 1, quale percentuale si applica ai diversi codici Ateco. in tutti i casi, per fare il calcolo bisogna basarsi sulla perdita di fatturato di aprile, e sul totale dei ricavi 2019.
- Imprese con fatturato 2019 fino a 400 mila euro: prima calcolano il 20% della perdita di fatturato di aprile 2020. Poi, applicano la percentuale prevista dal decreto ristori per la propria categoria.
- Imprese con fatturato 2019 fra 40 0mila e 1 milione di euro: prima calcolano il 15% della perdita di fatturato di aprile, poi applicano il coefficiente previsto dal decreto ristori.
- Imprese con fatturato 2019 fra 1 e 5 milioni di euro: prima calcolano il 10% della perdita di fatturato, poi applicano il coefficiente del decreto Ristori.
Fatturato sopra i 5 milioni di euro: l’indennizzo è sempre pari al 10% della perdita di fatturato di aprile 2020.

coefficienti previsti dal decreto Ristori sono pari al 400, 200 o 150%. 

Per le nuove presentazioni di istnza seguirà comunicazione dell'agenzia delle entrate.

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FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 3)

Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche è istituito nello stato di previsione del MEF il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

I criteri di ripartizione delle risorse così stanziate sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

 

MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA (ART. 5)

Per gli operatori turistici e della cultura il Decreto prevede un maggior stanziamento dei fondi precedentemente istituiti e una proroga su quanto già previsto.

I fondi istituiti dai Decreti legge n. 18 e n. 34 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono incrementati complessivamente di 550 milioni di euro per l'anno 2020.

Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni precedentemente istituite si applicano anche a decorrere dalla data di entra in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021. 

CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE E AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA (ART. 8)

Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1  indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito sui canoni di locazione, istituito dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
 

ALTRE AGEVOLAZIONI

EXPORT E FIERE INTERNAZIONALI (ART. 6).
Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020.

FILIERA AGRICOLA, PESCA E ACQUACOLTURA (ART. 7).
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 "Covid-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e acquacoltura.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanzanze sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire medesimo decreto. All'attuazione della misura provvede l'agenzia delle entrate secondo quanto verrà stabilito nello stesso decreto. 

 
CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU (ART. 9).
Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell'allegato 1, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE MODELLO 770 (ART. 10).
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al
10 dicembre 2020.


Per una analisi di fattibilità o informazioni su come usufruire di tali agevolazioni, sugli obblighi documentali previsti, le tempistiche e altri approfondimenti, contattare galasso@gandc-consulting.com

 



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