SUPER AMMORTAMENTO
Il decreto reintroduce il super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da veicoli e mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR, effettuati a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020.
Le condizioni per il suo utilizzo sono le medisime previste negli anni precedenti:
- entro il 31 dicembre 2019 deve essere stato accettato l’ordine di acquisto
entro il 31 dicembre 2019 deve essere versato il 20% del corrispettivo a titolo di acconto
maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del 30% valevole solo ai fini della deduzione IRES delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
La maggiorazione spetta per investimenti complessivi non eccedenti 2,5 milioni di euro. Di conseguenza, per investimenti di ammontare superiore non spetta il super-ammortamento.
CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
Il decreto crescita finalmente proroga fino al 2023 il riconoscimento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 della legge 145/2013, in scadenza nel 2020.
Le novità introdotte riguardano:
- abbassamento della misura del contributo al 25% per tutte le spese ammissibili
modifica del triennio di confronto per il calcolo dell’incremento agevolabili. Dal 2021 il nuovo triennio sarà 2016-2018, anziché 2012-2014.
MINI-IRES
La disciplina della mini-IRES prevista dalla legge di Bilancio 2019 viene completamente abrogata e sostituita dal decreto Crescita, che prevede un nuovo incentivo volto ad individuare una modalità di tassazione agevolata IRES relativamente semplice e pur sempre con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti.
In particolare, le società possono applicare l’IRES con aliquota ridotta del 4% (passa dal 24% al 20%) a decorrere dal 2022 sul reddito d’impresa dichiarato, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e nei limiti dell’incremento del patrimonio netto.
Più precisamente:
- per il 2019 l’aliquota IRES può essere applicata nella misura ridotta del 22,5%,
per il 2020 del 21,5%
per il 2021 del 20,5%.
Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva.
La disciplina relativa al patent box (introdotta dall’art. 1, commi da 37 a 43, legge n. 190/2014) è stata modificata per eliminare i lunghi tempi di attesa registrati negli anni.
Il decreto Crescita prevede che – in