INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE: FINALMENTE PUBBLICATI I DETTAGLI SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI!
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INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE: FINALMENTE PUBBLICATI I DETTAGLI SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI!
06 Luglio 2019 Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2019, n. 156, del Decreto del Mise approvato il 7 maggio 2019, sono finalmente operative le agevolazioni fiscali sugli investimenti in Start-Up e PMI innovative. 
Vediamo i punti principali del Decreto.

BENEFICIARI
L'agevolazione si applica ai soggetti, di seguito indicati, che effettuano un investimento agevolato, in una o più Start-up innovative o PMI innovative a partire dal 1 gennaio 2017.

I soggetti che possono benficiare dell'agevolazione sono:
1. Persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato (TUIR, Titolo I)
2. Società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione , nonché le societa' europee e le società cooperative europee di cui al regolamento  residenti nel territorio dello Stato;
3. Enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
4. Enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
5. Società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

L'investimento può essere effettuato anche indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibil.

ESCLUSIONI
Le agevolazioni non si applicano:
a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come:
       1) imprese in difficoltà 
       2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati;
       3) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio;
c) alle start-up innovative, alle PMI innovative ammissibili e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili;
d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono  prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell’investimento, ad eccezione
degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell’art. 21 del regolamento (UE)
n. 651/2014.

MISURA DEL BENEFICIO
1. Persone fisiche: possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati fino a un massimo di 1 milione di euro in ciascun periodo di imposta;
2. Società: possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati fino a un massimo di 1,8 milioni di euro in ciascun periodo di imposta.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15 milioni di euro per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. 


INVESTIMENTO AGEVOLATO
Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle  start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalente.

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino
- una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere  superato il limite di 15 milioni di euro;
- copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile.
- nel caso di investimento indiretto, certificazione di esistenza dei requisiti da parte dei soggetti intermediari.

Tra le cause di decadenza vi è la cessione entro tre anni, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati; il recesso o l'esclusione degli investitori e tra l’altro la perdita dei requisiti.
 
Per un’analisi di fattibilità o informazioni su come usufruire di tale agevolazione, sugli obblighi documentali previsti, le tempistiche necessarie e altri approfondimenti, contattare galasso@gandc-consulting.com
 

 
 
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