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INNOVATION MANAGER: PUBBLICATE LE PRIME FAQ19 Settembre 2019In data 13.09.2019 sono state pubblicate sul sito del Mise le FAQ relative alla prima parte dell’agevolazione, ossia quelle relative all’Albo degli innovation manager.
In attesa dell'apertura della piattaforma per procedere all'iscrizione degli Innovation Manager (27.09-25.10) e del Decreto direttoriale che disciplini la seconda fase dell'agevolazione, ossia la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneificiari, vediamo insieme gli approfondimenti più importanti (Tra parentesi sono riportate le numerazioni ufficiali).
(1.2) In quali casi l’accreditamento presso altri albi o elenchi di manager o società di consulenza in innovazione può essere considerato utile ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
Secondo quanto stabilito all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 5, comma 4, lettera e), del decreto ministeriale 7 maggio 2019 può essere considerato ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise l’accreditamento negli albi o elenchi dei manager/consulenti dell’innovazione istituiti presso:
- Unioncamere;
- le associazioni di rappresentanza dei manager;
- le organizzazioni partecipate pariteticamente dalle associazioni di rappresentanza dei manager e dalle associazioni di rappresentanza datoriali;
- le regioni, qualora tali albi o elenchi siano utilizzati ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2019.
Ai fini di cui sopra nella definizione di “associazioni di rappresentanza dei manager” sono comprese le organizzazioni che, sulla base delle finalità statutarie, svolgono attività di rappresentanza dei manager. Tali organizzazioni devono essere a carattere nazionale e devono risultare rappresentative dei dirigenti e delle alte professionalità in quanto firmatarie di contratti collettivi applicati alle predette categorie o comunque riconosciute rappresentative delle stesse in qualità di associazioni professionali costituite ai sensi dell’articolo 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.
Si rappresenta, inoltre, che i criteri per l’accreditamento agli albi o elenchi di cui sopra sono stabiliti direttamente dalle organizzazioni e associazioni presso cui sono istituiti.
Si ricorda, infine, che il Ministero, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto direttoriale 29 luglio 2019, verifica esclusivamente le informazioni dichiarate dai soggetti iscritti nell’elenco rilasciate nelle relative domande di iscrizione.
(2.3) Qual è la strumentazione informatica necessaria per accedere alla procedura informatica ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
Per l’accesso alla procedura informatica tutti i soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione nell’elenco Mise devono essere in possesso della seguente strumentazione:
a. casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati dalle norme vigenti in materia al possesso di una PEC sono tenuti ad utilizzare l’indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato;
b. firma digitale.
Si rappresenta, infine, la strumentazione di cui ai precedenti punti a) e b) deve essere individuale e riconducibile al soggetto istante.
(2.4) Come posso documentare lo svolgimento degli incarichi manageriali riportati nel curriculum vitae allegato alla domanda di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
Tutti i manager qualificati (persone fisiche) sono tenuti ad allegare, unitamente alla domanda, il proprio curriculum vitae predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 dal decreto direttoriale 29 luglio 2019 in cui sono riportate le informazioni utili ad avvalorare il possesso dei requisiti di iscrizione previsti dalla normativa. Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate dai soggetti istanti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Si ricorda che il Ministero, in qualsiasi fase del procedimento, effettua verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco Mise ai sensi di quanto previsto dal medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Al fine di consentire tali controlli, i manager sono tenuti a conservare la documentazione giustificativa attestante l’effettivo svolgimento degli incarichi dichiarati nel curriculum (a titolo esemplificativo: lettere di incarico, contratti di consulenza, evidenza dei compensi, referenze, contratti di lavoro, materiale prodotto in riferimento alle prestazioni consulenziali svolte, etc.).
(2.5) Se ricopro la carica di legale rappresentante della società di consulenza attraverso cui intendo operare, posso presentare istanza di iscrizione all’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019 in qualità di manager qualificato?
Si, a condizione di possedere i requisiti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2019 e di dichiarare, nell’ambito della domanda di iscrizione, di operare attraverso la società di consulenza. Si ricorda ad ogni modo che, nel caso in cui il manager qualificato dichiari di operare attraverso una società di consulenza, la relativa domanda di iscrizione si intende perfezionata unicamente qualora la stessa società proceda, nell’ambito della propria istanza di iscrizione, a confermare la dichiarazione resa dal manager.
(2.8) Ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto 7 maggio 2019 come posso sapere se il mio titolo di studio è riconducibile ad una delle aree scientifiche previste dalla normativa?
Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127, in cui è definito il principio dell’autonomia didattica degli Atenei, la definizione dell’appartenenza della Laurea Magistrale, del Master Universitario ovvero del dottorato di ricerca ad una delle aree scientifiche previste all’articolo 5, comma 3 del decreto 7 maggio 2019 può essere attestata, in caso di dubbio, direttamente presso l’ateneo ove il titolo di studio è stato rilasciato.
Si rappresenta, infine, che secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto direttoriale 29 luglio 2019 il Ministero, in qualsiasi fase del procedimento, effettua verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco Mise.
(2.10) Le società di formazione che hanno effettuato progetti in una o più delle aree indicate all’articolo 3 del decreto 7 maggio 2019 possono iscriversi nell’elenco Mise?
No, dal momento che il l’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 7 maggio 2019 dispone che possono presentare domanda di iscrizione all’elenco le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere in possesso dei requisiti previsti al medesimo comma.
Lo svolgimento di progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate all’articolo 3 del medesimo decreto 7 maggio 2019 costituisce uno dei suddetti requisiti richiesti dalla normativa, i quali debbono essere dimostrati da società che risultino comunque operare nei settori della consulenza.
(2. 11) Sono una persona fisica residente e operante all’estero; posso presentare in qualità di manager qualificato istanza di iscrizione nell’elenco di cui al decreto 7 maggio 2019?
Si, a condizione di possedere i requisiti di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2019.
Nei prossimi giorni sarà pubblicato il secondo provvedimento previsto dal Decreto del 7 maggio 2019, che disciplina le modalità per la richiesta del Vouchercome contributo per l’attivazione dei servizi di consulenza da parte dei manager qualificati.
Per informazioni e approfondimenti, per un’analisi di fattibilità o informazioni su come usufruire di tale agevolazione, sugli obblighi documentali previsti, le tempistiche necessarie e altri approfondimenti, contattare galasso@gandc-consulting.com