CREDITO DI IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI: DISPOSIZIONI APPLICATIVE
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CREDITO DI IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI: DISPOSIZIONI APPLICATIVE
29 Settembre 2020 Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito al credito di imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Il decreto fornisce le disposizioni applicative per poter beneficiare della misura.

BENEFICIARI E REQUISITI

Ai sensi dell’art. 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta per l’acquisizione di servizi digitali nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro.

Sono requisiti di ammissione al credito d’imposta:
a) la sede legale nello spazio economico europeo;
b) la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
c) l’attribuzione del codice di classificazione ATECO «58 Attività Editoriali»:
58.13 (edizione di quotidiani);
58.14 (edizione di riviste e periodici);
d) l’iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le garanzie nella comunicazione;
e) l’impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

MISURA DEL BENEFICIO

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2019, per i seguenti servizi digitali:
- acquisizione dei servizi di serverhosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
- information technology di gestione della connettività.

L'effettuazione delle spese, riferite all’anno 2019, deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

MODALITÀ DI ACCESSO E UTILIZZO

Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio presentano la relativa domanda, per via telematica tra il 20 ottobre ed il 20 novembre 2020, attraverso l'apposita procedura.

Entro il 31 dicembre dell’anno 2020 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui è riconosciuto il credito d’imposta per i ser- vizi digitali, con il relativo importo spettante a ciascuno.

 

Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. 

Il credito di imposta di cui al presente decreto è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito.


Per informazioni su come usufruire di tale agevolazione, sugli obblighi documentali previsti, le tempistiche e altri approfondimenti, contattare galasso@gandc-consulting.com


 
 
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