BENEFICIARI E REQUISITI
Ai sensi dell’art. 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta per l’acquisizione di servizi digitali nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro.
Sono requisiti di ammissione al credito d’imposta:
a) la sede legale nello spazio economico europeo;
b) la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
c) l’attribuzione del codice di classificazione ATECO «58 Attività Editoriali»:
58.13 (edizione di quotidiani);
58.14 (edizione di riviste e periodici);
d) l’iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le garanzie nella comunicazione;
e) l’impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
MISURA DEL BENEFICIO
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2019, per i seguenti servizi digitali:
- acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
- information technology di gestione della connettività.
L'effettuazione delle spese, riferite all’anno 2019, deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
MODALITÀ DI ACCESSO E UTILIZZO
Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio presentano la relativa domanda, per via telematica tra il 20 ottobre ed il 20 novembre 2020, attraverso l'apposita procedura.
Entro il 31 dicembre dell’anno 2020 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui è riconosciuto il credito d’imposta per i ser- vizi digitali, con il relativo importo spettante a ciascuno.