CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120)
Per il Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 la Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
Nello stesso periodo di cui al punto precedente è possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quellaprecedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
La Comunicazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulti ceduto.
AMMONTARE E UTILIZZO DEL CREDITO
L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60 % delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata.
L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il
limite di 80.000 euro.
Il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa Comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo consentito, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
c) non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti;
d) con successiva risoluzione è istituito un apposito tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
CESSIONE DEL CREDITO
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la Comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della Comunicazione stessa.
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità dell'agenzia delle Entrate.
Dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Ai sensi dell’articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota del credito d’imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario secondo quanto previsto al punto precedente non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta successivamente al 31 dicembre 2021.
CESSIONE SUCCESSIVA
In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
La comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le medesime funzionalità di cui sopra.