L'Art.120 del Decreto 34 del 19.05.2020, noto con il nome di Decreto Rilancio, ha introdotto un credito di imposta al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato I, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Il credito d'imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione
A. agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19, ivi compresi quelli edilizi necessari
- per il rifacimento di spogliatoi e mense,
- per la realizzazione dì spazi medici, ingressi e spazi comuni,
- per l'acquisto di arredi di sicurezza,
B. agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.
Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.