LE START UP INNOVATIVE: OPPORTUNITÀ E AGEVOLAZIONI
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LE START UP INNOVATIVE: OPPORTUNITÀ E AGEVOLAZIONI

Le Start Up Innovative possono essere definite, sinteticamente, nuove imprese ad alto valore tecnologico. 
La loro grande importanza in Italia è rinvenibile nell'iter legislativo avuto, nel continuo monitoraggio da parte del Mise e dalle agevolazioni che vengono man mano approvato per sostenerle.

STARTUP ACT ITALIANO
Da fine 2012, con l’entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, l’Italia si è dotata di una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, un vero e proprio “Startup Act italiano”. 
Si tratta quindi di una strategia olistica per facilitare la nascita e la crescita di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico e s
upportarle durante tutto il loro ciclo di vita (nascita, crescita, maturità) e nelle loro relazioni con l’ecosistema dell’innovazione (investitori, incubatori, università).


Lo Startup Act come inteso nel suo assetto originale è stato interessato nel tempo da diversi aggiornamenti normativi, che ne hanno potenziato l’impianto complessivo senza intaccarne i punti principali. Provvedimenti quali il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), e la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) hanno affinato, potenziato e ampliato l’offerta di agevolazioni prevista. 
Ulteriori misure, non riconducibili al nucleo originario della policy sulle startup innovative, sono poi intervenute ad arricchire il quadro complessivo delle misure a favore dell’imprenditorialità innovativa: tra queste si ricorda il Piano Industria 4.0 e il lancio di nuovi Fondi per l’innovazione e le tecnologie emergenti (cfr. par. “Le novità del 2019”). 

 

DEFINIZIONE

La definizione di startup innovativa è incardinata nell’art. 25 del d.l. 179/2012, al comma 2. 
Secondo il dettato normativo, alle misure agevolative possono accedere le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1⃣ sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni (comma 2, lett. b); 
2⃣ hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea, o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c); 
3⃣ presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro (lett. d); 
4⃣ non distribuiscono e non hanno distribuito utili (lett. e); 
5⃣ hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (lett. f); 
6⃣ non sono costituite da fusionescissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g); 
7⃣ non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione

Il contenuto innovativo dell’impresa è poi pidentificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti indicatori (lett. h): 

🔳 una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo
🔳 la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale
🔳 l’impresa è titolaredepositaria licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato. 

Una startup innovativa in possesso dei requisiti sopra citati può, su richiesta, ottenere la qualifica di startup innovativa a vocazione sociale (art. 25, comma 4) se, in aggiunta, opera nei settori individuati dalla normativa nazionale sull’impresa sociale (d.lgs 112/2017, art. 2, comma 1, sopravvenuto al d.lgs 155/2006, art. 2, comma 1 citato dalla disposizione originaria). Le modalità di concessione di tale status – che non comporta attualmente benefici di legge aggiuntivi rispetto a quelli previsti per le altre startup innovative2, salvo eventuali misure specifiche a livello regionale e locale – sono disciplinate dalla Circolare 3677/C emanata dal MISE il 20 gennaio 2015 (v. anche Guida per la redazione del Documento di Descrizione di Impatto Sociale). 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E REGIME DI PUBBLICITÀ

Un’impresa in possesso dei requisiti sopra descritti può ottenere lo status di startup innovativa registrandosi in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (art. 25, comma 8). 

L’iscrizione,
gratuita e a carattere volontario, avviene trasmettendo telematicamente alla Camera di Commercio territorialmente competente un’autocertificazione di possesso dei requisiti (art. 25, comma 9). 
I benefici di legge si applicano alla startup innovativa a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale, e possono essere mantenuti, in presenza di tutti gli altri requisiti, fino al raggiungimento del quinto anno di attività calcolato dalla data di costituzione

Questa modalità di accesso “flessibile” è bilanciata da due contrappesi.
Prima di tutto, le Camere di Commercio effettuano controlli di routine sull’effettivo possesso dei requisiti previsti (vedasi a tal proposito la circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017).
In secondo luogo, la lista delle startup innovative iscritte nella sezione dedicata del Registro delle imprese viene pubblicata dal sistema camerale sul portale sopra citato, consentendo un monitoraggio diffuso tale da scoraggiare comportamenti opportunistici. Il database è accessibile gratuitamente in formato elettronico e rielaborabile, ed è soggetto a un aggiornamento settimanale (v. sezione “Elenchi e statistiche”). 

Infine, è importante sottolineare che la startup innovativa è tenuta a confermare annualmente il possesso di almeno uno dei tre indicatori di innovatività sopra citati, pena la perdita dello status speciale (art. 25, comma 15).
Condizione propedeutica all’effettuazione di tale adempimento è la compilazione del profilo pubblico dell’azienda presente sul portale startup.registroimprese.it (v. Approfondimento).

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Poiché la policy vuole incoraggiare un dibattito pubblico oggettivo fondato sull’analisi delle evidenze empiriche, lo Startup Act italiano prevede la realizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio e di valutazione dell’impatto economico delle misure, ponendo altresì l’obbligo, in capo al Ministro dello Sviluppo Economico, di darne conto al Parlamento mediante una Relazione Annuale. Questa presenta lo stato dell’arte della normativa, metriche demografiche e dinamiche di crescita delle imprese innovative, e le principali evidenze prodotte dalle misure che compongono lo Startup Act italiano. Le varie edizioni della Relazione, il cui testo è disponibile sia in italiano che in inglese, sono archiviate nella sezione “Relazione Annuale e rapporti periodici” del sito del Ministero.

Oltre alla Relazione Annuale, infatti, la Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico cura quattro tipologie di rapporti trimestrali, che si concentrano su diversi aspetti dello Startup Act italiano: 
a. trend demografici, economici e finanziari delle startup innovative; 
b. utilizzo della nuova modalità di costituzione digitale e gratuita (v. par. “Misure di agevolazione”, punto 1); 
c. accesso al credito mediante l’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (v. par. “Misure di agevolazione”, punto 12); 
d. performance dei programmi Italia Startup Visa e Hub(v. sezione dedicata nel par. “Ulteriori misure a favore dell’ecosistema dell’innovazione”). 

Il sistema di reportistica qui delineato beneficia del contributo, in termini di fonti statistiche e non solo, delle amministrazioni rappresentate nel Comitato di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi del Decreto Ministeriale del 31 gennaio 20143. 
3 Si segnala inoltre che Istat ha messo a punto sul proprio sito una sezione statistica riguardante la performance delle startup innovative in termini di redditività, solidità, liquidità e ai risultati prodotti dalle misure agevolative. 

 

AGEVOLAZIONI

Le misure si applicano alle startup innovative a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale e per un massimo di 5 anni a decorrere dalla loro data di costituzione. 

1. Modalità di costituzione digitale e gratuita (d.l. 3/2015, art. 4, comma 10) 
Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 è stata introdotta per le startup innovative la possibilità di redigere atto costitutivo e statuto mediante un modello standard tipizzato, convalidandone il contenuto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale. 
Gli utenti possono costituire la propria azienda interamente online, utilizzando l’apposita piattaforma “Atti Startup” creata dal sistema delle Camere di Commercio. In alternativa, i soci costituenti possono rivolgersi all’ufficio AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese) della propria Camera di Commercio, che su appuntamento offre gratuitamente assistenza agli utenti in tutte le tappe del processo di registrazione (guida rapida). 

Ai sensi del DM 28 ottobre 2016, le startup costituite online con modello standard e firma digitale possono utilizzare identica procedura anche per le modifiche successive degli atti fondativi (guida rapida). 
La nuova modalità, disponibile esclusivamente per le startup costituite in forma di s.r.l., costituisce una profonda innovazione nel quadro del diritto societario italiano: viene infatti superato il principio della costituzione di società tramite atto notarile.
I principali vantaggi per l’utente sono:

Gratuità: al netto delle imposte di registrazione fiscale dell’atto e dell’imposta di bollo, non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un evidente risparmio per gli imprenditori rispetto alla procedura standard con atto pubblico. 
Semplificazione: l’intera procedura si svolge online, su una piattaforma dedicata, e il riconoscimento dell’identità dei sottoscrittori dell’atto è garantito dall’utilizzo della firma digitale. 
Personalizzazione: Al contrario di quanto avviene in numerosi degli altri Paesi che consentono la costituzione di società in via telematica, atto costitutivo e statuto sono ampiamente personalizzabili. Il modello standard per gli utenti, in formato XML, lascia infatti margini all’utente consentendo allo stesso tempo di eseguire controlli automatici sui dati immessi. 
Volontarietà: per chi lo desidera è sempre possibile costituire una s.r.l. con atto pubblico standard e contestualmente (o successivamente) iscriverla nella sezione speciale del Registro. 

2. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo (d.l. 179/2012, art. 26, 
comma 8) 
Alle startup innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E emessa dall’Agenzia delle Entrate l’11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese.

3. Deroghe alla disciplina societaria ordinaria (d.l. 179/2012, art. 26, commi 2, 3, 5-7) 
Alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di: 
· creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); 
· effettuare operazioni sulle proprie quote; 
· emettere strumenti finanziari partecipativi; 
· offrire al pubblico quote di capitale. 
Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a.

4. Proroga del termine per la copertura delle perdite (d.l. 179/2012, art. 26, comma 1) 
In caso perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al codice civile il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.

5. Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica (d.l. 179/2012, art. 26, comma 4) 
Le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.

6. Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA (d.l. 3/2015, art. 4, comma 11-novies) 
La normativa ordinaria, che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA superiori a 5.000 euro tramite modello F24, può costituire un disincentivo all’utilizzo della compensazione cd. orizzontale (ossia a valere su tipologie d’imposta diverse dall’IVA). L’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro può comportare per le startup rilevanti benefici in termini di liquidità.

7. Disciplina del lavoro tagliata su misura (d.lgs 81/2015, artt. 21, comma 3, e 23, comma 2) 
Nel complesso, le startup innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal d.lgs 81/2015, così come emendato dal d.l. 87/2018. 
La startup innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. Tuttavia, all’interno del citato arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale (art. 21). 
Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi (art. 23). 
Ai sensi del d.lgs. 81/2015, entrambe le misure citate si applicano per un massimo di 4 anni (e non 5, come le agevolazioni di cui al d.l. 179/2012), calcolati a partire dalla data di costituzione della startup innovativa. 

8. Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile (d. l. 179/2012, art. 28) 
Fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale (v. punto successivo). 
In aggiunta, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative possono definire, anche ai livelli decentrati, criteri per la determinazione di minimi salariali specifici per le startup innovative, nonché linee guida ad hoc per la definizione della citata parte variabile della retribuzione e, in generale, all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze di sviluppo delle startup innovative.

9. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (d.l. 179/2012, art. 27) 
Le startup innovative e gli incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi. Inoltre, in seguito all’emanazione del relativo decreto attuativo (prevista per il 2019), le startup innovative costituite online (cfr. punto 1) avranno la possibilità di emettere strumenti partecipativi del capitale mediante una piattaforma web, sulla base di un modello standard di regolamento, secondo modalità simili a quelle previste per la redazione e la modifica degli atti fondativi. 


10. Incentivi fiscali per gli investitori in equity (d.l. 179/2012, art. 29) 
Lo Startup Act italiano ricompensa gli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche, con un importante incentivo fiscale. 
La sua configurazione, applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 (Legge di Bilancio 2017, art. 1, comma 66), prevede quanto segue:
La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 218) prevede, per gli investimenti effettuati nell’anno fiscale 2019, le seguenti aliquote dell’incentivo: 
· persone fisiche: detrazione Irpef al 40% su investimenti fino a 1 milione di euro 
· persone giuridiche: deduzione dall’imponibile Ires pari 40% dell’ammontare investito in tutti i casi, aumentata al 50% se l’investitore acquisisce l’intero capitale sociale della startup innovativa. 
 Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. A partire dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa (holding period) per un minimo di tre anni. 
Tali percentuali possono variare anche a seguito delle leggi di Bilancio (es. Finanziaria 2021)

11. Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding (d.l. 179/2012, art. 30, commi 1-5) 
Nel 2013, l’Italia è stato il primo Paese al mondo a regolamentare il mercato dell’equity crowdfunding, anche attraverso la creazione di un apposito registro di portali online autorizzati. 
Inizialmente previsto per le sole startup innovative, l’equity crowdfunding è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative (2015) e poi, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane. Lo strumento ricade sotto la responsabilità di Consob, l’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari: disposizioni attuative sono date nel Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, aggiornato con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018 (link al testo). 
Per maggiori informazioni: Pagina informativa Consob dedicata all’equity crowdfunding

12. Facilitazioni all’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI (d.l. 179/2012, art. 30, comma 6) 
Le startup innovative beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari (decreto attuativo; guida). 
La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa a condizioni estremamente vantaggiose. 
La garanzia è infatti concessa in forma: 
· Automatica: il Fondo non esegue alcuna valutazione di merito dei dati di bilancio della startup, affidandosi alla due diligence effettuata dall’istituto di credito che ha in carico l’operazione; 
· Prioritaria: le istanze provenienti da startup innovative o incubatori certificati vengono valutate più rapidamente rispetto a quelle ordinarie; 
· Gratuita: non sono previsti costi per l’accesso al Fondo. 

Inoltre, l’istituto di credito coinvolto non può richiedere garanzie reali, assicurative o bancarie sulla parte del finanziamento coperta da garanzia pubblica. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con MedioCredito Centrale, l’ente gestore del Fondo, pubblica a cadenza trimestrale rapporti di monitoraggio dell’uso dell’agevolazione (link all’archivio).

13. Agenzia ICE: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle startup (d.l. 179/2012, art. 30, comma 7) 
L’Agenzia ICE fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le startup innovative hanno diritto a uno sconto del 30% sui costi standard, esigibile mediante richiesta dell’apposita “Carta Servizi Startup” all’indirizzo urp@ice.it oppure startup@ice.it. 
Inoltre, per favorire l’incontro con potenziali investitori esteri, l’ICE accompagna a titolo gratuito o a condizioni agevolate le startup innovative ad alcune delle principali manifestazioni internazionali in tema di innovazione: il calendario delle attività in programma viene reso disponibile sul portale www.innovationitaly.it/en/. 
Tra le iniziative dell’Agenzia ICE a sostegno delle startup si segnala inoltre il Global Start up Program. Le imprese selezionate ricevono una formazione qualificata su tematiche inerenti all’internazionalizzazione e un contributo economico per uno stage di 3-6 mesi presso incubatori esteri.


14. "Fail fast" (d.l. 179/2012, art. 30, commi 1-3) 
In caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Nello specifico, esse sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. 
Le startup innovative sono dunque annoverate tra i cd. soggetti “non fallibili”, allo scopo di consentire loro l’accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento, inclusa la sua stigmatizzazione a livello culturale. In maniera correlata, inoltre, decorsi 12 mesi dall’apertura della liquidazione, l’accesso ai dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi sociali della stessa è consentito esclusivamente alle autorità giudiziarie e di vigilanza.


15. Trasformazione in PMI innovativa (d.l. 3/2015, art. 4, comma 1) 
In caso di successo, le startup innovative diventate “mature” che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione possono trasformarsi in PMI innovative. In questo modo, il legislatore (d.l. 3/2015) ha inteso estendere il proprio campo d’intervento a tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità. 
Le PMI innovative beneficiano infatti della gran parte delle misure previste per le startup innovative.
Alcune di esse sono applicabili senza nessuna differenziazione tra le due tipologie:
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria 
- Proroga del termine ordinario per la copertura delle perdite 
- Possibilità di remunerare i propri dipendenti e collaboratori con strumenti finanziari partecipativi 
- Possibilità di raccogliere capitali mediante campagne online di equity crowdfunding 
- Supporto dell’Agenzia ICE 

Per alcune misure, pure applicabili a entrambe le tipologie, sono previste delle disposizioni particolari:
Esonero dalla sola imposta di bollo 
abitualmente dovuta in corrispondenza con il deposito di atti presso la Camera di Commercio, e non anche dai diritti di segreteria e dai diritti camerali annuali, come avviene per le startup innovative

Incentivi fiscali all’investimento in capitale di rischio 
Gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio si applicano secondo le stesse modalità previste per le startup innovative solo se l’impresa ha effettuato la sua prima vendita commerciale da meno di 7 anni. Le imprese più mature sono comunque ammissibili se rispettano le condizioni stabilite dal DM attuativo, che recepisce le indicazioni contenute nell’autorizzazione della Commissione europea del 19 dicembre 2018 (link al testo). 

Intervento semplificato del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese 
L’accesso automatico – ovvero senza ulteriore valutazione del merito creditizio, rispetto a quella già effettuata dall’istituto di credito – al Fondo di Garanzia per le PMI, non è consentito alle imprese che si posizionano nella fascia di rating più bassa tra quelle previste dal Fondo. 

Altre policy a sostegno dell’innovazione 
Sono numerose le iniziative a sostegno delle startup e dell’imprenditoria innovativa in senso lato promosse a livello nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico e da altre amministrazioni: in questa sezione ne viene offerta una panoramica, senza pretesa di esaustività.


🔳 Smart&Start Italia 
🔳 Italia Startup Visa
🔳 Programma Investor Visa for Italy 
🔳 Promozione della cultura imprenditoriale nelle università: i CLab 
🔳 Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo 
🔳 Iperammortamento per l’acquisizione di macchinari e tecnologie “Impresa 4.0” 
🔳 Patent Box 
🔳 “Startup sponsor”: cessione delle perdite di nuove imprese a società quotate 
🔳 Un nuovo “Fondo Nazionale Innovazione” 
🔳 Voucher per "manager dell’innovazione" 
🔳 Strategie per le tecnologie emergenti: intelligenza artificiale e blockchain 


 
 

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