L’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale e possono riguardare:
A: Prevenzione Degli Infortuni Mortali (non stradali)
B: Prevenzione Del Rischio Stradale
C: Prevenzione Delle Malattie Professionali
D: Formazione, Addestramento, Informazione
E: Gestione Della Salute E Sicurezza: Misure Organizzative F: Gestione Delle Emergenze E Dpi
Al di là delle macro classificazioni, possiamo rilevare interventi di grande interesse quali:
📍 L’adozione modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale (quali ad esempio bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, report integrato) asseverati da parte di ente terzo
📍 L’adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro certificati quali per esempio quelli relativi alla norma UNI ISO 45001:18, UNI 10617, Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all’adozione ed implementazione del sistema)
📍 Gli interventi per contrastare il verificarsi di rapine
📍 Attuazione di progetti formativi o informativi di sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
📍 Il reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro
📍 L’azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un’attività di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori
Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più posizione assicurativa territoriale (PAT) dell’azienda.
L’azienda potrà dare origine a più interventi per perseguire una maggiore sicurezza sul posto di lavoro. Per questo motivo ad ogni intervento viene riconosciuto dall’INAIL un punteggio al fine di poter riconoscere un valore minimo di ingresso per poter usufruire dell’agevolazione.
COME SI OTTIENE L’AGEVOLAZIONE
L’applicazione della riduzione non è automatica, ma prevede la presentazione di documentazione che attesti l’esecuzione degli interventi dichiarati e il riscontro (positivo o negativo) di INAIL e non è immediata.
Per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa INAIL, l’azienda dovrà presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, normalmente entro il termine del 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati svolti gli interventi dichiarati, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
Normalmente, possiamo ipotizzare la seguente timeline:
🔎 Entro il 31.12.20XX: l’azienda svolge gli interventi previsti dalla normativa e dal modello OT23
🔎 Entro il 28.02.20XX+1: L’azienda presenta la richiesta di riduzione del tasso
🔎 Entro 120 GG dal 28.02.20XX+1: si avrà riscontro di accettazione o meno della domanda
🔎 Entro il 31.12.20XX+1: l’INAIL comunicherà il nuovo tasso di tariffa.
🔎 Entro il 16.02.20XX+2: Il datore di lavoro applica il nuovo tasso di tariffa in fase di autoliquidazione entro il 16 febbraio successivo (2021).
PRESUPPOSTI APPLICATIVI
Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato:
- all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi,
- all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e
- all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.
AMMONTARE DELLA RIDUZIONE
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.
La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:
Lavoratori anno del triennio della PAT (Npat) Riduzione
Fino a 10 dip 28%
Da 10,01 a 50 18%
Da 50,01 a 200 10%
Da 50,01 a 200 10% Oltre 200 5%
In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Per un’analisi di fattibilità o informazioni su come usufruire di tale agevolazione, sugli obblighi documentali previsti dalla normativa, le tempistiche necessarie, su come ottenere la certificazione di genere e altri approfondimenti, contattare galasso@gandc-consulting.com