Con un decreto interministeriale di fine anno sono stati disciplinati
📌 i criteri e le modalità di concessione dell’esonero contributivo in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere PDR 125:2022 entro il 31.12.2023;
📌 gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro da realizzare, a decorrere dal 2022, mediante il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
ESONERO CONTRIBUTIVO
A decorrere dall’anno 2022, le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere, per il periodo di validità della predetta certificazione, beneficiano di un esonero contributivo dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.
Ai fini dell’ammissione all’esonero, le aziende del settore privato in possesso della certificazione di genere, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.
Le domande sono verificate dall’INPS e sono ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere.
MODALITA' DI UTILIZZO DEL BENEFICIO
L’INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.
❗️Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.
❗️La fruizione dell’esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto deI versamenti contributivi, nonché all’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro
La dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2 milioni di euro annui, è destinata alla copertura di interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere, delle pari opportunità sui luoghi di lavoro e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Per gli anni successivi al 2022, gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, a valere sul Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle risorse di cui al punto precedente, sono definiti mediante successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro dell’economia e delle finanze.