PARITÀ DI GENERE: ESONERO CONTRIBUTIVO CON CERTIFICAZIONE
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PARITÀ DI GENERE: ESONERO CONTRIBUTIVO CON CERTIFICAZIONE

Il 27 dicembre, con la Circolare 137, INPS ha fornito le istruzioni per presentare domanda di esonero contributivo a favore delle aziende in possesso della Certificazione di parità di genere.

Per la decontribuzione, le imprese dovranno presentare richiesta all’istituto previdenziale entro il 15 febbraio 2023, comunicando gli elementi previsti dal DM Lavoro del 20 ottobre scorso, assieme alla Certificazione di parità.

L'Agevolazione contributiva, introdotta dall’articolo 5 della legge 162/2021 pervede un esonero per il 2022, fino a un massimo dell’1% dei versamenti totali dell’impresa e con un tetto di 50 mila euro (sempre riferiti a ogni singola azienda). 

Il requisito fondamentale è la Certificazione sulla parità di genere (di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

Per ottenere questo documento bisogna rispettare i parametri minimi previsti dalla 
Prassi UNI/PdR, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni». Il documento prevede le seguenti aree specifiche, a cui dare un punteggio:
✅ cultura e strategia,
✅ governance,
✅ processi HR,
✅ opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda,
✅ equità remunerativa per genere,
✅ tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

 

BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46- bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Sono escluse dall’applicazione del beneficio le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
In particolare sono inclusi:
▶️ gli enti pubblici economici;
▶️ gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
▶️ gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
▶️ gli ex istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritti nel registro delle persone giuridiche;
▶️ le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
▶️ i consorzi di bonifica;
▶️ i consorzi industriali;
▶️ gli enti morali;
▶️ gli enti ecclesiastici.

 
Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:
⛔ le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
⛔ le aziende ed Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
⛔ le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
⛔️ le Università;
⛔️ gli Istituti autonomi per case popolari e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER), comunque denominate, che non siano qualificate dalla legge istitutiva quali enti pubblici economici;
⛔ le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
⛔ gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
⛔ le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
⛔ l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

 

L'AGEVOLAZIONE

L’esonero in oggetto viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).
 
Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
❗️assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
‼️ rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, è necessario che il datore di lavoro abbia conseguito la
certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale del 29 aprile 2022.

Infine, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 46 del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute ogni due anni a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, la cui veridicità e completezza è verificata dall’INL che può altresì comminare sanzioni per il caso di inottemperanza e disporre la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dal datore di lavoro, nell’ipotesi in cui l’inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi.

‼️ Nel caso in cui le domande dovessero superare le risorse, si procederà al riparto fra i richiedenti aventi diritto.

‼️ L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni  a condizione che per non sia espressamente previsto un divieto. L’INPS effettua le verifiche sulla regolarità dei requisiti: i datori di lavoro che eventualmente abbiano fruito indebitamente dell’esonero contributivo devono restituire l’agevolazione e pagare le relative sanzioni.

‼️ Trattandosi di un beneficio generalizzato, non rientra nel novero degli aiuto di Stato e quindi non è soggetto alle relative limitazioni.


I benefici possono essere previsti anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di decontribuzione si presenta all’INPS utilizzando il modulo rinvenibile on line. Per l’anno 2022, le domande possono essere presentate dal 27 dicembre 2022 fino al 15 febbraio 2023 previo conseguimento della certificazione entro il 31 dicembre 2022.

Per un’analisi di fattibilità o informazioni su come usufruire di tale agevolazione, sugli obblighi documentali previsti dalla normativa, le tempistiche necessarie, su come ottenere la certificazione di genere e altri approfondimenti, contattare galasso@gandc-consulting.com 

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