CONTRATTI DI SVILUPPO
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CONTRATTI DI SVILUPPO

Introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, il Contratto di Sviluppo è il principale strumento di incentivazione destinato alle imprese che, singolarmente o in forma associata intendono realizzare investimenti di grande dimensione in Italia nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale.

Ha l’obiettivo di favorire la riqualificazione settoriale, lo sviluppo di filiere e poli di specializzazione, il riposizionamento competitivo dei tradizionali settori produttivi e l’attrazione degli investimenti esteri, attraverso la creazione di reti di imprese e la promozione di investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

La normativa attualmente in vigore (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:
📌 programmi di
sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
📌 programmi di sviluppo per la
tutela ambientale;
📌 programmi di sviluppo di
attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.
Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.

  
 

SOGGETTI PROPONENTI

Il contratto di sviluppo può essere proposto da una o più imprese (di qualsiasi dimensione), italiane ed estere. 
 
In particolare, si distinguono tre figure:
1⃣ l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del contratto di sviluppo;
2⃣ le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del contratto di sviluppo;
3⃣ i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, e sviluppo e innovazione.
 
Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete (di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009).

 

PROGETTI FINANZIABILI

Il contratto di sviluppo sostiene investimenti di grande dimensione e, in particolare:
 
✅ programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: iniziative imprenditoriali finalizzati alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali;
 
✅ programmi di sviluppo per la tutela dell’ambiente: iniziative imprenditoriali finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale del programma;
 
✅ programma di sviluppo di attività turistiche: iniziative imprenditoriali finalizzati allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20% del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.
 
Nell’ambito dei programmi di sviluppo, può essere prevista anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.

L’importo minimo dei programmi presentati varia a seconda della tipologia.
In generale, l'investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro, ridotto a 7,5 milioni di euro solo per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

I progetti di investimento del
soggetto proponente non devono presentare spese inferiori a:
 10 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
 3 milioni di euro nel caso di programmi attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 5 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo delle attività turistiche.
 
Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti invece non devono invece essere di importo inferiore a 1,5 milioni di euro.
 
Soglie minime di spesa più basse per i programmi di investimento nel settore turistico da realizzare nelle Aree Interne del Paese o per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e per i programmi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che prevedono anche la creazione, la ristrutturazione e l’ampliamento di servizi di ospitalità, disciplinati dalla Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2021. 
 
Per i programmi di sviluppo riguardanti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee all'erogazione di servizi di ospitalità, gli investimenti concernenti le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono rispettare i seguenti limiti dimensionali:
- investimento minimo complessivo: non inferiore a 7,5 milioni di euro;
- investimento minimo soggetto proponente: non inferiore a 3 milioni di euro;
- investimento minimo soggetto aderente: non inferiore a 1,5 milioni di euro.
Non sono invece previsti limiti minimi per gli investimenti turistici.

 

TIPOLOGIA E MISURA DEL BENEFICIO

Le agevolazioni prevedono un mix di:
🔘 finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;

🔘 contributo in conto interessi;
🔘 contributo in conto impianti;
🔘 contributo diretto alla spesa.

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, sarà determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accesso devono essere presentate a Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con le modalità e secondo i modelli definiti.

 
Sono previste procedure specifiche a favore dei progetti strategici di grandi dimensioni e di significativo impatto sul sistema produttivo (Accordo di Sviluppo e Accordo di Programma)

La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

LE NUOVE PROCEDURE DEL CONTRATTO DI SVILUPPO MIRANO A:
✅ Fornire una corsia preferenziale (fast track) per le risorse e una riduzione dei tempi, focalizzando lo strumento su interventi strategici
✅ Stimolare l’intervento finanziario delle Regioni, attraverso uno strumento efficace per il perseguimento degli
obiettivi della Smart Specialization Strategy territoriale
✅ Accelerare la realizzazione di programmi di sviluppo di rilevante dimensione e impatto sui territori, soprattutto nel Mezzogiorno

DUE LE PRINCIPALI NOVITÀ CHE CARATTERIZZANO LE NUOVE PROCEDURE DEL CONTRATTO DI SVILUPPO:
• una forte riduzione dei tempi (-30%) di valutazione delle proposte e di erogazione delle agevolazioni. Complessivamente si passa dai 150 giorni previsti prima agli attuali 110.
• un maggior coinvolgimento, anche finanziario, delle Amministrazioni Regionali nelle proposte ritenute strategicamente rilevanti.


 

CLAUSOLA OCCUPAZIONALE PER ACCORDI DI SVILUPPO/PROGRAMMA

Con il decreto direttoriale del 17 settembre 2021 che ha riaperto lo sportello per la presentazione delle domande relative a programmi di sviluppo indutriale (sportello chiuso ad agosto), è stata introddotta la clausola occupazionale per le nuove domanda presentate dal 20 settembre 2021.
 
Ai fini della sottoscrizione di
📍 un Accordo di sviluppo (per progetti che investimenti ammissibili per almeno 50 milioni ovvero 20 milioni per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli) o di
📍 un Accordo di programma (per investimenti di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori),
i soggetti beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimentocoinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

 
Ai fini dell’apprezzamento del requisito connesso al significativo impatto occupazionale previsto per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo, Invitalia, valuta anche la possibile capacità del programma di sviluppo proposto di consentire la salvaguardia dei lavoratori di aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
Tale valutazione può essere effettuata per le nuove istanze di Accordo di sviluppo e per le istanze per le quali non sono già state trasmesse le valutazioni istruttorie di competenza.

 

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