BANDO ISI INAIL 2020_2021 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
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BANDO ISI INAIL 2020_2021 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

 
L'Inail mette a disposizione 211.226.450 euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l'asse 2, gli Enti del terzo settore. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
 
DESTINATARI E ATTIVITÀ
-      Asse 1 Progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale:
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7. Non sono destinatarie dei contributi per questo Asse le micro e piccole imprese, anche individuali, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Fabbricazione Mobili (codice Ateco 2007 C31) alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all’Asse4). I progetti relativi ai modelli di gestione non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci; 
 
-      Asse 2 progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi:
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla CCIAA, nel rispetto delle condizioni poste dal regolamento “de minimis” applicabile al settore produttivo di appartenenza dell’impresa richiedente il contributo; non sono destinatarie dei contributi per questo Asse le micro e piccole imprese, anche individuali, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Fabbricazione Mobili (codice Ateco 2007 C31) alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all’Asse4); non sono destinatarie dei contributi per questo Asse micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
 
-      Asse 3 progetti di bonifica da materiali contenenti amianto:
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla CCIAA, nel rispetto delle condizioni poste dal regolamento “de minimis” applicabile al settore produttivo di appartenenza dell’impresa richiedente il contributo; non sono destinatarie dei contributi per questo Asse micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
 
-      Asse 4 Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività:
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla CCIAA, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Fabbricazione Mobili (codice Ateco 2007 C31).
 
Non possono inoltre partecipare le imprese che hanno ottenuto un provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL 2016, 2017 o 2018.
 
TIPOLOGIE PROGETTUALI 
Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia Autonoma riguardante una sola unità produttiva e una sola delle seguenti tipologie progettuali:
 
1.1) PROGETTI DI INVESTIMENTO VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
Il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti purché essi siano tutti tassativamente funzionali alla riduzione/eliminazione/prevenzione della medesima causa di infortunio o fattore di rischio tra quelle indicate nella sottostante tabella “Tipologia di intervento”:
 
Tipologia di intervento 
NB - È possibile scegliere una sola tipologia tra quelle di seguito riportate 
 
a - Riduzione del rischio chimico
b - Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali 
c - Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine.
d - Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche 
e - Riduzione del rischio biologico
f - Riduzione del rischio di caduta dall’alto
g - Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti
h - Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete 
i - Riduzione del rischio sismico
l - Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento 
 
Il fattore di rischio relativo alla “Tipologia di intervento” deve essere coerente con la lavorazione di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e deve essere riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, il fattore di rischio relativo alla “Tipologia di intervento” deve essere riscontrabile da una relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa nella quale siano descritti 1) il ciclo produttivo, 2) gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari(layout), 3) i rischi aziendali.
 
1.2) PROGETTI PER L’ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESPONSABILITÀ SOCIALE: 
L’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico Datore di Lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. La domanda di contributo potrà essere presentata o presso una sola delle Sedi INAIL nel cui territorio opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’intervento o dove è situata la sede legale dell’Impresa. 
 
L’adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 non può essere richiesta per le imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci.
E’ possibile scegliere solo uno degli interventi di seguito riportati:
 
Tipologia di intervento 
NB - È possibile scegliere una sola tipologia tra quelle di seguito riportate 
 
a - Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 45001:2018 
b - Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali 
c - Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti 
d - Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 asseverato
e - Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 non asseverato 
f - Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000
g - Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente
 
2) PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (di seguito MMC)
Il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti purché essi siano tutti tassativamente funzionali alla riduzione/eliminazione/prevenzione della medesima causa di infortunio o fattore di rischio tra quelle indicate nella sottostante tabella “Tipologia di intervento”:
 
Tipologia di intervento 
NB - È possibile scegliere una sola tipologia tra quelle di seguito riportate 
 
a - Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti 
b - Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi 
c - Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi
d - Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza
 
3) PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (di seguito MCA):
Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento, anche previo trattamento in impianto autorizzato, in discarica autorizzata. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi.
Da questa tipologia di progetti sono esclusi gli interventi su strutture delle quali l’azienda richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda. 
Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall’azienda locataria dell’immobile oggetto dell’intervento. 
Gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto dei MCA.
Per i progetti di questa tipologia la presenza di materiali contenenti amianto deve essere riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi (DVR) o, nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, nella relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa nella quale siano descritti 1) il ciclo produttivo, 2) gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout), 3) i rischi aziendali.
 
4) PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ:
E’ possibile scegliere fino a tre degli interventi di seguito riportati:
 
SETTORE PESCA
 
a) Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi 
b) Riduzione del rischio infortunistico
c) Riduzione del rischio emergenza 
d) Riduzione del rischio rumore e vibrazioni 
e) Riduzione del rischio incendio ed esplosione 
f) Riduzione del rischio ambientale 
 
SETTORE FABBRICAZIONE MOBILI 
g) Riduzione del rischio infortunistico 
h) Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali 
i) Riduzione del rischio chimico 
l) Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto carichi
m) Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.
 
CRITERI DI PRECEDENZA A PARITA’ DI POSIZIONE
I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione dell’elenco cronologico utile per l’ammissibilità al contributo l’ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sottoindicata:
-                    Contributo richiesto minore; 
-                    Importo del progetto maggiore; 
-                    Maggior numero di lavoratori interessati dal progetto; 
-                    Data iscrizione alla CCIAA meno recente. 
 
Pertanto, beneficeranno del contributo le imprese che, ordinate in base agli ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili. 
  
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell’Iva.
 
Per i progetti di cui alle tipologie 1.1, 1.2, 2 e 3 il contributo massimo è pari a 130.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.  
Per i progetti di cui alla tipologia 4 il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.
 
Per i progetti che comportano contributi superiori a € 30.000 è possibile richiedere un’anticipazione del 50%.
 
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza.
Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento. 
Sono anche ammesse a contributo le eventuali spese tecniche, secondo i limiti indicati dalla direttiva di riferimento.
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la presentazione. Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte dell'impresa richiedente, in data anteriore alla data di chiusura della procedura informatica per la presentazione obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo.
 
SPESE NON AMMISSIBILI
Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto od alla sostituzione di:
-             dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o accessorio;
-             automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili;
-             impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;
-             hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi utilizzati ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
-             mobili e arredi (scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone, ecc.); 
-             ponteggi fissi. 
 
Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:
-         trasporto del bene acquistato; 
-         sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il contributo non ha la piena proprietà;
-         ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente
-         consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo; 
-         adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i.;
-         interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; 
-         manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; 
-         adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci; 
-         le spese inerenti i compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D.lgs 231/2001; 
-         acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing); 
-         acquisto di beni usati; 
-         acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa; 
-         costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci.
-         costi autofatturati. 
 
Nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto di finanziamento il 65% del contributo a carico dell’INAIL verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto).
Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione. 
 
MODALITA' E TEMPI
Pre-requisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l’impresa sia in possesso di un codice ditta registrato negli archivi 
INAIL. Le imprese non soggette ad obbligo assicurativo che ne siano sprovviste potranno iscriversi tramite la specifica sezione del portale INAIL.
Le domande devono essere presentate in modalità telematica.
A partire dal 1.06.2021 si potrà iniziare a compilare la domanda di richiesta contributo sull'apposita piattaforma fino al 15.07.2021.
Dal 20.07.2021 potranno essere scaricati i codici identificativi
Entro il 15.07.2021 verranno comunicate data e regole per l'inoltro della domanda.

 
Per una analisi di fattibilità o informazioni su come usufruire di tali agevolazioni, sugli obblighi documentali previsti, le tempistiche e altri approfondimenti, contattare galasso@gandc-consulting.com
 
 
 
 

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