Il decreto di “Agosto” ha introdotto una importante opportunità per le nostre aziende, ossia la possibilità di rivalutare i beni d’impresa risultanti dal bilancio 2019 da effettuarsi nel bilancio 2020.
Possono essere rivalutati i beni materiali, immateriali e le partecipazioni in società controllate e collegate, che costituiscono immobilizzazioni.
A differenza di quanto previsto dalle precedenti edizioni, la nuova rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza il vincolo delle categorie omogenee.
È possibile, alternativamente, effettuare la rivalutazione:
‐ ai soli fini civilistici, quindi gratuitamente;
‐ ai fini anche fiscali con effetti in termini di maggiori ammortamenti, maggiore deducibilità delle spese di manutenzione, minori plusvalenze tassabili in caso di futura vendita.
Nel caso di rivalutazione con effetti fiscali, occorre versare un’imposta sostitutiva del 3% sulla differenza tra il valore rivalutato e il valore “storico” dei beni (al netto del fondo di ammortamento).
I maggiori ammortamenti sugli importi rivalutati saranno deducibili dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (2021), così come la maggior quota di deducibilità delle spese di manutenzione.
Per la determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze da realizzo, la rilevanza fiscale della rivalutazione è prevista dal quarto anno successivo (2024).
È possibile, inoltre, affrancare la riserva di rivalutazione con una imposta sostitutiva del 10%: in caso di affrancamento, la distribuzione della riserva non genera alcun onere in capo alla società.
Nel seguito si illustrano, nel dettaglio, le opportunità offerte dall’operazione di rivalutazione.
SOGGETTI BENEFICIARI E BENI RIVALUTABILI
I soggetti che possono avvalersi della rivalutazione 2020 sono:
- le società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.)
- le cooperative;
- gli enti commerciali soggetti ad IRES;
- gli enti non commerciali limitatamente ai beni relativi all’attività commerciale esercitata;
- le società non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- le società di persone anche se in contabilità semplificata;
- le imprese individuali (solo per i beni iscritti in inventario).
I soggetti interessati non devono adottare i principi contabili internazionali nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
RIVALUTAZIONE CIVILISTICA E RIVALUTAZIONE FISCALE
Rivalutazione civilistica
La rivalutazione solo civilistica comporta l’indeducibilità permanente dei maggiori ammortamenti stanziati sui beni rivalutati e, in caso di cessione, l’emersione di plusvalenze fiscali più elevate di quelle contabili. Ciò comporta la necessità di stanziare le imposte differite passive sul maggior valore iscritto, le quali andranno contabilizzate a riduzione della riserva di rivalutazione.
Il saldo attivo della rivalutazione, qualora l’impresa iscriva in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscimento fiscale dello stesso, non è in sospensione d’imposta, ferma restando la necessità di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva da rivalutazione è una ordinaria riserva di utili che, in caso di distribuzione, viene tassata in capo ai soci come dividendo (società di capitali), ma non è imponibile sulla società.
Rivalutazione anche fiscale
Qualora la rivalutazione sia anche con efficacia fiscale, la corrispondente riserva è in sospensione di imposta. Anche nel caso di rivalutazione fiscalmente rilevante è necessario stanziare le imposte differite passive sul maggior valore iscritto le quali andranno contabilizzate a riduzione della riserva di rivalutazione.
Un aspetto particolarmente favorevole della rivalutazione fiscale 2020 è la possibilità di dedurre i maggiori ammortamenti, beneficiando di un risparmio di IRES e di IRAP per un totale del 27,9% (risparmio netto effettivo generato dalla rivaluta-zione pari al 24,9%): la deduzione fiscale dei maggiori ammortamenti si applica dal periodo di imposta 2021.
Sempre se si opta per il pagamento dell’imposta sostitutiva, dal periodo di imposta 2021, i valori assumeranno rilevanza anche per i calcoli del plafond delle manutenzioni deducibili e per quelli dei ricavi minimi delle società non operative o di comodo.
La rilevanza fiscale dei maggiori valori non comporta un corrispondente incremento delle deduzioni extracontabili per super e iperammortamento. Le maggiorazioni previste dalle diverse norme agevolative operano infatti sul costo di acquisizione dei beni, cioè sull’importo effettivamente fatturato a suo tempo dal fornitore, e non sono interessate dalla rivalutazione di tale costo.
Come in passato, viene invece previsto un differimento temporale della efficacia fiscale in caso di cessione dei beni rivalutati. Se l’alienazione (o in genere gli atti dispositivi come assegnazione ai soci e destinazione a finalità estranee all’impresa) è effettuata entro il 31 dicembre 2023, la rivalutazione (fiscale) non ha effetto. Le plusvalenze si calcoleranno sul costo ante rivalutazione e verrà accreditata l’imposta sostitutiva corrispondente. Dal 1° gennaio 2024, invece, anche per le plusvalenze e le minusvalenze la rivalutazione assume pieno effetto.
Se la rivalutazione viene effettuata anche ai fini fiscali, con il versamento dell’imposta sostitutiva del 3%, la riserva di patrimonio netto iscritta in bilancio a fronte del maggior valore dei beni è una riserva in sospensione d’imposta, che se distribuita genera tassazione sia in capo alla società che in capo ai soci.
È possibile affrancare, in tutto o in parte, la riserva di rivalutazione con una imposta sostitutiva del 10% (la quale si aggiunge a quella dovuta per la rivalutazione del 3%); in caso di affrancamento, la distribuzione non genera alcun onere in capo alla società, mentre resta dovuta la tassazione in capo ai soci.