LE NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE TURISTICO: CREDITO DI IMPOSTA, CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
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LE NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE TURISTICO: CREDITO DI IMPOSTA, CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto-legge 152-2021, il settore del Turismo diventa protagonista delle misure del PNRR.
Il dl 152-2021, infatti, contiene garanzie per i finanziamenti, contributi per le imprese del settore, un credito d'imposta per la digitalizzazione dei tour operator e un Fondo della BEI per il turismo sostenibile.

PIù precisamente:


Con l'art.1  abbiamo il riconoscimento di Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e il finanziamento a tasso agevolato sulla parte di spese non coperte dai due strumenti precedenti.

❗ Con l'art. 2, all'interno del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è istituita una Sezione Speciale Turismo

❗ Con l'art. 3 sono istituiti Contributi a fondo perduto diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale

❗ Con l'art. 4 nasce il  Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

 

CREDITO DI IMPOSTA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

SOGGETTI BENEFICIARI
Gli incentivi sono riconosciuti
📍 alle imprese alberghiere,
📍 alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali,
📍 alle strutture ricettive all’aria aperta,
📍 nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

INCENTIVI
È riconosciuto

un credito di imposta, fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (7.11.2021) e fino al 31.12.2024.

un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi  realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (7.11.2021) e fino al 31.12.2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.



UTILIZZO/EROGAZIONE
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento.


Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. 


L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia.


CUMULO
I due incentivi sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi. 


Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «
de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19». 


SPESE AMMISSIBILI
Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire i seguenti interventi:
a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali
e) spese per la digitalizzazione


PROCEDURA
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il Ministero del turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti ivi inclusa l’individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi.
Gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

Gli incentivi sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
L’esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.


ARCO TEMPORALE
Le disposizioni si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto (7.11.2021), a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Agli interventi conclusi prima dell’entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.


 

FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi precedenti, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

GARANZIE SU FINANZIAMENTI

Per l’attuazione della linea progettuale «Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di garanzia per le PMI»), Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie ai soggetti beneficiari degli strumenti precedenti, e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. 

Si applicano le seguenti disposizioni:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria;
e) la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento; 
f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
g) fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo econo- mico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;
h) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
i) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’arti- colo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
m) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale

Per l’attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di:
riqualificazione energetica,
sostenibilità ambientale e
innovazione digitale
di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti annessi.

Sono soggetti beneficiari le imprese ammissibili al credito di imposta e contributo a fondo perduto precedenti, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale.

Il contributo diretto alla spesa è concedibile nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazio- ne energetica. 

A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi.

Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi al credito di imposta e contributo a fondo perduto precedenti e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del CO- VID19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni finanziarie e all’erogazione del contributo diretto alla spesa. 

Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Per l’attuazione della linea progettuale «Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator», Misura M1C3, investi- mento 4.2.2, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con co- dice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 50% dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l’anno 2025. 


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. 

L’incentivo di cui al presente articolo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a soste- gno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle succes- sive comunicazioni della Commissione.

Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative.



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