CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021
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CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021

Con l'art. 67, comma 10, del DL 73/2021il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il dettato normativo precedente prevedeva un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
A partire dal 2020 e fino al 2022, viene meno il concetto di “incremento rispetto all’anno precedente” e, conseguentemente, viene modificata la percentuale di calcolo.
 
SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono beneficiare del credito d'imposta sulla pubblicità i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, nonché gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali,secondo quanto indicato di seguito.
 
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche nazionali o locali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
 
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. 
Nel caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria: imponibile + IVA.
 
Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria trova applicazione il principio di competenza, non della data di emissione fattura.
 
ESCLUSIONI
Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
 
PAGAMENTO DELLE FATTURE 
Il decreto non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo (es. cambio merci, fatture compensate da crediti). 
 
MISURA DEL BENEFICIO
Concesso nella forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 50% del valore degli investimenti effettuati.
 
Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del DL. 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito  d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle stesse.
 
L’agevolazione rientra nel C.d. “De Minimis”.
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO 
Secondo la norma originaria, i soggetti interessati dovranno presentare la domanda di fruizione del beneficio, durante una finestra temporale prestabilita del 1.03.2020-31.03.2020, nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai fini della più corretta ed efficace gestione del credito d’imposta. 
 
Per l’anno in corso, la finestra per la prenotazione è stata spostata dal 1° settembre 2021 al 30 settembre 2021.
Le comunicazioni telematiche eventualmente già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide. 
 
La comunicazione dovrà contenere: 
- i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo); 
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno distintamente per le due tipologie di media; 
- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media.
 
PROCEDURA 
Entro i successivi trenta giorni dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
La determinazione del credito effettivamente fruibile in compensazione da ciascun richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi dai richiedenti con le stesse modalità informatiche usate per la prenotazione nel periodo 01.01.2022-31.01.2022.
 
LIQUIDAZIONE DEL CREDITO
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.
 
Vi potrà essere una ripartizione percentuale delle risorse qualora venisse superato l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Nel caso in cui, invece, la dotazione finanziaria dovesse essere superiore alle richieste, queste ultime saranno liquidate completamente e le risorse non utilizzate andranno a valere sulla dote dell’anno successivo.
 
ATTESTAZIONE 
L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. 
Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale. 
 
DIVIETO DI CUMULO
Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.  (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, “patent box”, credito di imposta RS, ecc.), laddove insista sui medesimi costi ammissibili. 
 
CONTROLLI 
L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale. In caso di carenza di taluno dei requisiti, e quindi di indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero del le somme con le procedure coattive di legge. 
 
MECCANISMO DELLA WHITE LIST
Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’ articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. A questo fine, le attività svolte dai soggetti richiedenti il beneficio si considerano comunque equiparate a quelle indicate dall’articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 190. 
La soluzione di ricorrere al meccanismo delle “white list” per la fruizione del beneficio, ove superiore alla soglia dei 150.000 euro, consentirà un decisivo snellimento della procedura di liquidazione, che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica, presso la Banca Dati, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione delle società richiedenti. Naturalmente, l’Amministrazione effettuerà ogni dovuto controllo sull’esito delle richieste di iscrizione, come per tutti gli altri requisiti. 

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