L'art. 5 comma 7-12 del D.L. 146/2021 ha introdotto la cd. «Sanatoria» per il credito di imposta per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
LA NORMATIVA
In maniera sintetica la normativa prevede di poter ricorrere alla Sanatoria secondo le sequenti indicazioni:
📌 Periodo di imposta: 01.01.2015-31.12.2019
📌 Attività realmente svolte: Soggetti che abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.
📌 R&S commissionata all’estero: Soggetti che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
📌 Errori: Soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
📌Atti istruttori/accertamento: Soggetti che abbiano utilizzato un credito d’imposta già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10.
Restano escluse:
❌ Condotte fraudolente
❌ Fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate
❌ False rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti
❌ Mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili
❌ Crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto.
LA PROCEDURA
Per poter aderire alla Sanatoria dovrà essere inviata apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando:
➡ il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta
➡ gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo
➡ tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.
Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.
In merito alla modalità di versamento:
🔘 L’importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022.
🔘 Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, da corrispondere entro
▶ 16 dicembre 2022
▶ 16 dicembre 2023
▶ 16 dicembre 2024.
🔘 In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale.
🔘Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il perfezionamento della domanda si avrà:
✅ A integrale versamento di quanto dovuto.
✅ In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.
✅ In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Per un’analisi di fattibilità e/o informazioni su come aderire alla sanatoria, sugli obblighi documentali previsti dalla normativa, le tempistiche necessarie e altri approfondimenti, contattare galasso@gandc-consulting.com