CREDITO DI IMPOSTA PUBBLICITÀ: LE NOVITÀ PER IL 2023!
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CREDITO DI IMPOSTA PUBBLICITÀ: LE NOVITÀ PER IL 2023!

Con il 2023 è entrata in vigore la nuova disciplina del bonus pubblicità.

A differenza degli anni precedenti (2020-2022), a decorrere dal 1° gennaio 2023 per accedere all’agevolazione 

📌 deve essere rispettato il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente.

📌 non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

📌 La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta può essere presentata dal 1° al 31 marzo 2023. 

Il credito maturato sarà pari al 75% dell'incremento delle spese sostenute nell'anno rispetto al periodo precedente.
Lo stanziamento totale è di 30 milioni di euro.


 

SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito di imposta spetta:
- alle imprese e ai lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;
- agli enti non commerciali.

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina, per accedere al credito d’imposta è necessario registrare un incremento minimo dell'1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente.
 
Non possono, quindi, richiedere il credito di imposta i soggetti che:

⛔ nel 2022 non hanno effettuato investimenti pubblicitari;

 
⛔ nel 2023 registreranno un incremento degli investimenti pubblicitari rispetto al 2022, ma inferiore all'1%;
 
⛔ nel 2023 registreranno un decremento degli investimenti agevolabili rispetto a quelli effettuati nel 2022;
 
⛔  inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2023.
 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Per il 2023, a differenza degli anni precedenti, il credito di imposta spetta esclusivamente in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, sia nazionali, sia locali.

Sono ammessi:
✔️ gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del Direttore responsabile. 
✔️ gli investimenti pubblicitari sui siti web delle agenzie di stampa purché la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il ROC e sia dotata della figura del direttore responsabile.

⛔ non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
⛔️
 non sono ammesse al credito d’imposta altre forme di pubblicità, come ad esempio, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, pubblicità e grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, pubblicità su vetture o apparecchiature, mediante affissioni e display, su schermi di sale cinematografiche, eccetera.

L’importo da considerare per il calcolo del credito è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile, sostenute nel 2023.
Nel caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA).


Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria  trova applicazione il principio di competenza, il quale, per le prestazioni di servizi, stabilisce che: 
🔳 i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e
🔳 le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, 

alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate indipendentemente dal momento di emissione della relativa fattura o di effettuazione del pagamento.

Sono escluse
❌ le spese accessorie,
❌ le spese di intermediazione e
❌ ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.
 

AGEVOLAZIONE E MODALITÀ DI UTILIZZO

Per il 2023, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
 
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello di pagamento F24 e rientra nel regime "de minimis".

 

MODALITÀ DI RICHIESTA E OTTENIMENTO

1 - 31 MARZO 2023
Nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2023, è necessario inviare un’apposita comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con indicazione del credito teorico previsto a fine anno.

 
In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria formerà un primo elenco dei soggetti richiedenti con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. 

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il credito riconosciuto sarà calcolato sulla base del riparto che sarà operato tra fabbisogno e stanziamento.

9 GENNAIO - 9 FEBBRAIO 2024
I soggetti presenti nell'elenco pubblicato nel 2023, per utilizzare il beneficio prenotato, dovranno confermare  gli investimenti consuntivi effettuati nel 2023 tramite apposita dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 




Per un’analisi di fattibilità o informazioni su come usufruire di tale credito, sugli obblighi documentali previsti dalla normativa, le tempistiche necessarie e altri approfondimenti, contattare galasso@gandc-consulting.com 

 

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