CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0: LE NOVITÀ PER IL 2020, 2021 E 2022
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CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0: LE NOVITÀ PER IL 2020, 2021 E 2022

La legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1, comma 1064) ha prorogato il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nelle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, apportando modifiche alla precedente disciplina in termini di misura del beneficio.

Sebbene tale misura rivesta un’importanza cruciale nel piano Transizione 4.0, dalla sua nascita e a seguire,  l’agevolazione ha registrato uno scarso successo tra le imprese italiane.
Le modifiche apportate dalla nuova Finanziaria sono quindi finalizzate a incentivarne l'utilizzo.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere all’incentivo tutte le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza (comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli), dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal precedente «Piano Nazionale Industria 4.0».

Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
➡ big data e analisi dei dati;
➡ cloud e fog computing;
➡ cyber security;
➡ sistemi cyber-fisici;
➡ prototipazione rapida;
➡ sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
➡ robotica avanzata e collaborativa;
➡ interfaccia uomo macchina;
➡ manifattura additiva;
➡ internet delle cose e delle macchine;
➡ integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti:

  • 🔘 vendita e marketing;
    🔘 informatica e tecniche;
    🔘 tecnologie di produzione.

ESCLUSIONI
Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il credito d’imposta non si applica alle «imprese in difficoltà», così come definite dall’art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014.


 

COSTI AMMISSIBILI

La nuova finanziaria 2021 prevede il potenziamento della misura tramite ampliamento delle fattispecie di spesa agevolabili con inclusione di tutti i costi previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014:

✅ le spese di personale relative ai formatori per le ore di formazione;

✅ i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione);

✅ i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

✅ le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.

Restano escluse dai costi di esercizio ammissibili le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.

In particolare, il focus del nuovo piano Transizione 4.0 non è tanto sull’ammissibilità dei costi delle consulenze formative, dei costi di esercizio e delle spese generali indirette inerenti la formazione, quanto sulla possibilità di agevolare anche la formazione degli imprenditori oltre che dei dipendenti, venendo meno il vincolo alla presenza di un rapporto di lavoro subordinato. 

FORMATORI

Le attività di formazione possono essere erogate da:
 soggetti interni all’azienda
 soggetti esterni all’impresa solo se accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa,
 università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate,
 soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali 
 a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000settore EA 37.

 

MISURA DEL BENEFICIO

Le percentuali previste dalla finanziaria 2020 restano valide anche per gli anni 2021 e 2022.
Il credito d’imposta per l’anno fiscale 2019 è differenziato per tipologia di azienda

Piccole imprese: pari al 50% del costo del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili fino a un massimo di 300.000 euro per beneficiario.

Medie imprese: al 40% del costo del personale dipendente  per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili fino a un massimo di 250.000 euro per beneficiario.

Grandi imprese: al 30% del costo del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili fino a un massimo di 250.000 euro per beneficiario.

In caso di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati la percentuale è del 60%.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.


  1.  

ADEMPIMENTI E UTILIZZO

ADEMPIMENTI DOCUMENTALI

❗E’ necessaria una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico

❗Deve essere rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati.

❗Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

 ❗Devono essere tenuti i registri presenza della formazione

CERTIFICAZIONE 
Al fine di beneficiare del credito d’imposta, la norma impone che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio).
Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. In tal caso, il revisore legale (o il professionista responsabile della revisione legale) è tenuto a osservare i principi di indipendenza previsti dalla disciplina di settore. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 euro.
Sono, invece, escluse dall’obbligo di certificazione dei costi le imprese con bilancio revisionato.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione

CUMULO
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Per un’analisi di fattibilità o informazioni su come usufruire di tale credito, sugli obblighi documentali previsti dalla normativa, le tempistiche necessarie e altri approfondimenti, contattare 
galasso@gandc-consulting.com 

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