Con il DL 50 del 17.05.2022 sono state incrementate le percentuali del Credito di Imposta Formazione 4.0 per le PMI, con esclusione delle Grandi Imprese.
Si ricorda che la misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0 ed è usufruibile da tutte le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza (comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli), dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
La fruizione del beneficio spettante, nell versione precedente e in questa modificata, è sempre subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
NUOVE PERCENTUALI PER LE PMI
Con il nuovo decreto il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
❗️ 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti esterni (più avanti specificati) e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite dal MISE;
❗️ 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti esterni (più avanti specificati) e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite dal MISE;
❗️30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al:
- 40 per cento e
- al 35 per cento.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
ATTIVITÀ E SPESE AMMISSIBILI
SPESE E ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
▶️ spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
▶️ costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
▶️ costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
▶️ spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
La formazione potrà essere effettuata anche in e-learning.
Attività di formazione ammissibili
Le attività formative dovranno riguardare:
🟢 vendite e marketing,
🟢 informatica,
🟢 tecniche e tecnologia di produzione.
Tematiche della Formazione 4.0
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
SOGGETTI EROGANTI LA FORMAZIONE
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
✔️ Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
✔️ Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
✔️ Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
✔️ Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
✔️ ITS.
MODALITÀ DI UTILIZZO E ADEMPIMENTI
DOCUMENTAZIONE
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute inoltre a redigere e conservare:
📖 una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
📖 l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
📖 i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
CERTIFICAZIONE
Al fine di beneficiare del credito d’imposta, la norma impone che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio).
Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. In tal caso, il revisore legale (o il professionista responsabile della revisione legale) è tenuto a osservare i principi di indipendenza previsti dalla disciplina di settore. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 euro.
Sono, invece, escluse dall’obbligo di certificazione dei costi le imprese con bilancio revisionato.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione
CUMULO
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.
CONDIZIONI PER L'ALIQUOTA INCREMENTATA