CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0: CHIARIMENTI PER IL 2022
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CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0: CHIARIMENTI PER IL 2022

Con il DL 50 del 17.05.2022 sono state incrementate le percentuali del Credito di Imposta Formazione 4.0 per le PMI, con esclusione delle Grandi Imprese.

Si ricorda che la misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0 ed è usufruibile da tutte le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza (comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli), dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

La fruizione del beneficio spettante, nell versione precedente e in questa modificata, è sempre subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.


 

NUOVE PERCENTUALI PER LE PMI

Con il nuovo decreto il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

❗️ 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti esterni (più avanti specificati) e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite dal MISE;

❗️ 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate
dai soggetti esterni (più avanti specificati) e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite dal MISE;

❗️30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al:
- 40 per cento e
- al 35 per cento.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

 

ATTIVITÀ E SPESE AMMISSIBILI

SPESE E ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:

▶️ spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

▶️ costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

▶️ costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

▶️ spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
La formazione potrà essere effettuata anche in e-learning.
 
Attività di formazione ammissibili
Le attività formative dovranno riguardare:
🟢 vendite e marketing,
🟢 informatica,
🟢 tecniche e tecnologia di produzione.

Tematiche della Formazione 4.0
big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

SOGGETTI EROGANTI LA FORMAZIONE
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
✔️ Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
✔️ Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
✔️ Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
✔️ Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
✔️ ITS.

✔️ Centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016);
✔️ European Digital Innovation Hubs, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694.


ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 
Il nuovo decreto richiede, ai fini dell’applicazione della maggiorazione, l’accertamento del livello di competenze sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali.

Dovrà essere previsto un accertamento iniziale diretto a constatare il livello di competenze di ciascun singolo dipendente. Tale verifica dovrà essere effettuata attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto direttoriale di prossima emanazione.
Sulla base del livello di competenze di base e specifiche accertato secondo e in funzione delle esigenze dell’impresa di appartenenza, il soggetto formatore dovrà stabilire il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con predetto decreto direttoriale.
È previsto poi l’accertamento finale del livello di competenze raggiunto dal dipendente partecipante al corso. Solo al superamento di tale test finale, da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nel suddetto decreto direttoriale, e al rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione potrà essere applicata la maggiorazione delle aliquote del credito d’imposta.

 

MODALITÀ DI UTILIZZO E ADEMPIMENTI

DOCUMENTAZIONE
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute inoltre a redigere e conservare:
📖 una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
📖 l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
📖 i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

CERTIFICAZIONE 
Al fine di beneficiare del credito d’imposta, la norma impone che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio).
Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. In tal caso, il revisore legale (o il professionista responsabile della revisione legale) è tenuto a osservare i principi di indipendenza previsti dalla disciplina di settore. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 euro.
Sono, invece, escluse dall’obbligo di certificazione dei costi le imprese con bilancio revisionato.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione

CUMULO
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

 

CONDIZIONI PER L'ALIQUOTA INCREMENTATA

✅ Spese sostenute in relazione a progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022
 
✅ Solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa
 
✅ Attività formative con una durata complessiva non inferiore a 24 ore
 
✅ Superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso

Con questo decreto si crea una spaccatura temporale. Più precisamente:

❗️PROGETTI AVVIATI PRIMA DEL 18.05.2022
♦︎ Piccole imprese: pari al 50% del costo del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili fino a un massimo di 300.000 euro per beneficiario.
♦︎ Medie imprese: al 40% del costo del personale dipendente  per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili fino a un massimo di 250.000 euro per beneficiario.
♦︎ Grandi imprese: al 30% del costo del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili fino a un massimo di 250.000 euro per beneficiario.

‼️ PROGETTI AVVIATI DOPO IL 18.05.2022

☛ Se soddisfano i requisiti sopra indicati:
♦︎ 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti esterni (più avanti specificati) e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite dal MISE;
♦︎ 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti esterni (più avanti specificati) e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite dal MISE;
♦︎ 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro.


☛ Se NON soddisfano i requisiti sopra indicati (es. Formatore interno, nessun test iniziale /finale ecc):
♦︎ Piccole imprese: 40%
♦︎ Medie Imprese: 35%
♦︎ Grandi Imprese: 30%


Per un’analisi di fattibilità o informazioni su come usufruire di tale credito, sugli obblighi documentali previsti dalla normativa, le tempistiche necessarie e altri approfondimenti, contattare galasso@gandc-consulting.com 

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