6.000 EURO PER I CUOCHI PROFESSIONISTI
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6.000 EURO PER I CUOCHI PROFESSIONISTI

Con il decreto direttoriale di fine novembre vengono rese disponibili le modalità di richiesta del credito di imposta per i cuochi professionisti.

Le risorse destinate all’attuazione dell’intervento agevolativ, sono pari a complessivi euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), con un limite massimo di spesa pari a euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta ai sensi del regolamento “de minimis” e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 6 mila euro.
 

SOGGETTI BENEFICIARI

Per poter beneficiare del credito d’imposta, i soggetti richiedenti devono:

❗️essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;

❗️essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso le medesime predette strutture, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021, e più precisamente:


❗️essere nel pieno godimento dei diritti civili.

SPESE AMMISSIBILI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Sono ammissibili le seguenti spese relative a:
a) l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
b) l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Di seguito le classi energetiche considerate
elevate ai fini dell’ammissibilità delle spese effettuate:
a) A, B e C per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A a G di cui al regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017;
b) A+, A++ e A+++ per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A+++ a D, di cui alla direttiva (UE) n. 30/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;
c) A+, A++ e A+++ relativamente ai soli apparecchi di cottura per i quali è applicato il sistema di etichettatura su scala da A+++ a G, di cui al regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013.
 
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, ai sensi del regolamento de minimis, nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili di cui al precedente comma 1, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di euro 6.000,00 (seimila/00).

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AGEVOLAZIONE

Ai fini dell’accesso all’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto interministeriale presentano al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1 al presente decreto, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero (www.mise.gov.it).

Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023.
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. 

Per un’analisi di fattibilità o informazioni su come usufruire di tale credito, sugli obblighi documentali previsti dalla normativa, le tempistiche necessarie e altri approfondimenti, contattare galasso@gandc-consulting.com 

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